Cassazione Civile, Ordinanza n. 16264/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due inviti al pagamento del contributo unificato notificati a una ONLUS per due giudizi da essa proposti nel 2013 e nel 2014 davanti al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimi gli inviti sul presupposto che l’associazione, iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, svolgesse attività di pubblico interesse e che l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti posti in essere o richiesti dalle ONLUS si estendesse anche agli atti processuali, con conseguente esenzione dal contributo unificato. I ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 27-bis tabella B allegata al d.P.R. 642/1972, 10 d.P.R. 115/2002, 17 d.lgs. 460/1997 e 12 e 14 preleggi, sostenendo che l’esenzione da bollo riguarda solo atti privatistici e amministrativi, non quelli giurisdizionali, e che le agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente. La controricorrente, in via subordinata, prospettava anche questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.P.R. 115/2002 e 27-bis tabella B d.P.R. 642/1972, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell’associazione contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia. La decisione si fonda sull’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le ONLUS e le associazioni di volontariato non sono esenti dal contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse alle finalità statutarie, poiché le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di lettura estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 27-bis tabella B allegata al d.P.R. 642/1972
"Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (...)"
L’esenzione dall’imposta di bollo non si estende agli atti processuali o giudiziari, ma riguarda gli atti posti in essere o richiesti dalle ONLUS nello svolgimento della loro attività secondo una lettura restrittiva dell’agevolazione.
art. 10 d.P.R. 115/2002
"Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (...)"
Il contributo unificato non è dovuto solo se il processo è già esente in base a una specifica previsione legislativa; l’esenzione per le ONLUS non può essere ricavata in via interpretativa estensiva dall’esenzione bollo.
art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017
"Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore] di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"
La disposizione è richiamata come ampliamento oggettivo dell’esenzione sul bollo, ma non come base per escludere il contributo unificato nei giudizi promossi dagli enti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384 c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che il principio di capacità contributiva impedisca la previsione del contributo unificato come onere posto a carico di chi richiede il servizio giudiziario.
artt. 2, 3, 24, 97 Cost.
Le questioni di costituzionalità prospettate sono ritenute non decisive o comunque non idonee a superare l’interpretazione restrittiva della disciplina agevolativa.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate per analogia o attraverso una lettura estensiva in assenza di un’espressa previsione.
- L’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti posti in essere o richiesti da enti non lucrativi non comporta automaticamente l’esenzione dal contributo unificato, salvo una specifica previsione legislativa che estenda l’agevolazione al processo.
- La natura soggettiva di ente perseguitore di interessi generali o socialmente rilevanti non basta, di per sé, a fondare l’esenzione dal contributo unificato per l’attività giurisdizionale svolta dall’ente.
- Il contributo unificato ha natura tributaria ed è funzionalmente collegato al servizio pubblico giustizia; perciò la sua previsione e le sue esenzioni si collocano nella discrezionalità legislativa e non violano, di per sé, gli artt. 3, 24 e 53 Cost.
- Quando la controversia riguarda solo l’erronea applicazione di una norma agevolativa e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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