Circolare numero 20 del 01-02-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della ASSOWELFARE (Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 25 settembre 2015 tra INPS e ASSOWELFARE per consentire agli iscritti beneficiari di determinate prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni. Sono indicati soggetti interessati, modalità di delega, revoca e contestazione, percentuali di contribuzione, tempistiche dei versamenti all’Associazione, costo del servizio e profili di responsabilità. La circolare riporta inoltre la durata della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà atto della convenzione stipulata il 25 settembre 2015 tra INPS e ASSOWELFARE per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il testo definisce i beneficiari, le modalità operative della delega, le regole di revoca e le istruzioni contabili connesse ai versamenti all’Associazione.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La possibilità di trattenere il contributo associativo riguarda i soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali specificamente indicate dalla circolare. In particolare, possono utilizzare la delega i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione relativa alle deleghe, nonché eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Modalità di conferimento della delega
L’autorizzazione alla trattenuta è acquisita mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento d’identità.
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta, con conseguente esaurimento del suo valore autorizzativo.
Revoca, nuova delega e contestazioni
La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca perviene direttamente all’INPS, l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a darne comunicazione all’Associazione sindacale revocata.
Nel caso in cui venga presentata una nuova delega da parte di un’Associazione sindacale su una prestazione per la quale risulta già attiva una delega ad altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Associazione sindacale revocata e deve essere allegata copia del documento d’identità.
Se sorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, e la contestazione è oggetto di comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Associazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite dai lavoratori interessati.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti dell’Associazione. ASSOWELFARE ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% per NASpI;
- 0,50% per ASDI;
- 1% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1% per i restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme e gestione informatica
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Associazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta;
- i relativi dati anagrafici;
- l’importo trattenuto;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali.
Mediante il medesimo applicativo l’Istituto provvede anche all’invio delle fatture relative al costo del servizio e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
ASSOWELFARE si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. Ogni variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Responsabilità, manleve e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. L’Istituto è inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, comprese ipotesi di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora insorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
- per perdita da parte dell’Associazione dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano ravvisabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Sede dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale di ASSOWELFARE è indicata in Vallarsa (TN), via Camposilvano n. 45.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a favore dell’Associazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25520, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35520, per l’accreditamento ad ASSOWELFARE dei contributi associativi;
- GPA11520, per la rilevazione del debito verso ASSOWELFARE;
- GPA24042, per il rimborso delle spese relative al servizio di esazione dei contributi.
Le rimesse a favore dell’Associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA35520, GPA25520 e GPA11520.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
Il 25 settembre 2015 è stata sottoscritta una convenzione con ASSOWELFARE, predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti.
Soggetti interessati e prestazioni
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili. Per il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe.
Delega, revoca e contestazioni
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega all’INPS, allegata al modulo di richiesta della prestazione, firmata dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le Associazioni sindacali; se l’INPS riceve la revoca direttamente, la acquisisce e ne informa l’Associazione. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Associazione restituisce le somme indebitamente ricevute. Se una nuova delega riguarda una prestazione già gravata da altra delega, produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. ASSOWELFARE ha comunicato le seguenti aliquote: 3% NASpI, 0,50% ASDI, 1% DIS-COLL, 0,50% CIG e 1% per i restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti all’Associazione e servizi informatici
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi, i dati anagrafici, gli importi trattenuti e gli elenchi dei pagamenti telematici; attraverso lo stesso applicativo invia anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni relative alla convenzione.
Costo del servizio e recesso
ASSOWELFARE deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità e clausole di salvaguardia
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; inoltre, nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Dati dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale di ASSOWELFARE è indicata in Vallarsa (TN), via Camposilvano n. 45. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25520 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35520 per l’accreditamento all’Associazione, GPA11520 per la rilevazione del debito verso l’Associazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse all’Associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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