Circolare numero 19 del 01-02-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 21 ottobre 2015 tra INPS e FESICA per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Sono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, le regole per i casi di contestazione e revoca, nonché i tempi e le modalità di riversamento delle somme all’associazione. Sono inoltre riportati il costo del servizio, le clausole di responsabilità, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti.
Convenzione INPS-FESICA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FESICA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 21 ottobre 2015 tra INPS e la Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il testo, predisposto secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, definisce ambito di applicazione, modalità operative, obblighi delle parti, profili economici e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali che intendano versare il contributo associativo FESICA mediante trattenuta diretta sulla prestazione. In particolare, possono aderire i percettori di:
- trattamenti di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI e DIS-COLL;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
L’adesione avviene tramite delega all’INPS, allegata al modulo di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo della FESICA è indicato nel numero "8101".
Modalità di delega, revoca e gestione delle contestazioni
La convenzione stabilisce che la trattenuta è ammessa solo in presenza di una delega valida. Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere conservata presso il datore di lavoro.
Se emerge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In questo caso l’Associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
La revoca può essere presentata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca perviene direttamente all’INPS, l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’Associazione revocata. Se una nuova delega riguarda una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, che deve indicare l’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega in percentuale sulla prestazione previdenziale e deve essere uniforme per tutti gli iscritti dell’Associazione. FESICA ha comunicato le seguenti aliquote:
- 1% per NASPI;
- 1% per ASDI;
- 2% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Riversamento delle somme e strumenti informativi
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’Associazione, sui servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", attraverso la quale sono disponibili:
- gli elenchi dei nominativi sui quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali;
- l’invio delle fatture relative al costo dei servizi;
- le comunicazioni inerenti la convenzione.
Corrispettivo del servizio e condizioni economiche
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, a seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’organizzazione sindacale.
Responsabilità, controversie e tutele dell’INPS
L’INPS è espressamente sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte dei creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate. La tutela opera anche rispetto a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, la stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’Istituto
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Informazioni sull’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale della FESICA è indicata in via Angelo Emo n. 89, Roma (RM).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25522, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35522, per l’accreditamento alla FESICA dei contributi associativi;
- GPA11522, per la rilevazione del debito verso la FESICA;
- GPA24042, per il rimborso delle spese relative al servizio di esazione.
Le rimesse a favore dell’Associazione devono essere effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA35522, GPA25522 e GPA11522.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA). Possono versare i contributi attraverso questa modalità i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASPI, ASDI, DISCOLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché i percettori di sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio della delega e identificazione dell’Associazione
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere data tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo FESICA è "8101".
Gestione delle trattenute nei trattamenti pagati direttamente e conservazione della documentazione
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni sull’effettivo rilascio della delega e revoca
Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere presentata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto; se la revoca arriva direttamente all’INPS, l’Istituto ne acquisisce il contenuto e lo comunica all’Associazione revocata.
Pluralità di deleghe, revoca e restituzioni
Se l’INPS riceve una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. FESICA ha comunicato le seguenti aliquote: 1% per NASPI, 1% per ASDI, 2% per DIS-COLL, 0,50% per CIG e 1% per i restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamento delle somme e servizi informativi
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni. L’applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e per ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio, revisione annuale e recesso
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa associate. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, la stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Informazioni sull’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale di FESICA è indicata in via Angelo Emo n. 89, Roma (RM). Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25522 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35522 per l’accreditamento alla FESICA dei contributi associativi, GPA11522 per la rilevazione del debito verso FESICA e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse all’Associazione devono essere effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili; nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA35522, GPA25522 e GPA11522.
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