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Circolare

Circolare numero 18 del 01-02-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 novembre 2015 tra INPS e Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Vengono disciplinati i beneficiari interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali del contributo, i flussi di pagamento all’associazione, il costo del servizio, le responsabilità delle parti e la durata della convenzione. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con i conti dedicati da utilizzare per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-S.A.P.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-S.A.P.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 6 novembre 2015 tra INPS e Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina le modalità con cui gli iscritti possono versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni economiche temporanee erogate dall’Istituto, nonché gli aspetti operativi, contabili e di responsabilità connessi.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono aderire al meccanismo di trattenuta i beneficiari dei seguenti trattamenti:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
  • trattamenti di disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione consente quindi all’associazione sindacale di incassare il contributo associativo direttamente sulle prestazioni indicate, senza ulteriori adempimenti di pagamento da parte dell’iscritto.

Delega all’INPS e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento d’identità.

Il codice identificativo attribuito al Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate è 8001.

Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, unitamente alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge 223/1991.

Revoca, contestazioni e deleghe concorrenti

La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca giunge direttamente all’INPS, l’Istituto procede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e alla comunicazione all’associazione revocata.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Se su una prestazione esiste già una delega a favore di altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella precedente, nella quale deve essere indicata l’associazione sindacale revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

Inoltre, in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’associazione.

Il S.A.P.P. ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% per NASpI;
  • 0,50% per ASDI;
  • 1% per DIS-COLL;
  • 1% per CIG;
  • 1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti all’associazione e strumenti operativi

L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’associazione, nell’area dei servizi online e tramite l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Attraverso la stessa applicazione sono inviate anche le fatture relative al costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costi del servizio, responsabilità e profili di rischio

L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,80 euro per ogni singola delega.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, qualora sorgano controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula. La sospensione può inoltre intervenire quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’associazione.

Sede legale dell’associazione e istruzioni contabili

La sede legale del S.A.P.P. è indicata in via del Tritone n. 102, Roma.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25525, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35525, per l’accreditamento al S.A.P.P. dei contributi associativi;
  • GPA11525, per la rilevazione del debito verso il S.A.P.P.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.

Punti principali

Ambito di applicazione e beneficiari

La convenzione consente agli iscritti che percepiscono prestazioni previdenziali temporanee di versare i contributi associativi a favore del S.A.P.P. mediante trattenuta sulle somme erogate. Rientrano tra le prestazioni interessate mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, documentazione e revoca

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, compilata secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione e sottoscritta dal delegante, con allegata copia del documento d’identità. Il codice identificativo del S.A.P.P. è 8001. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’associazione; se la revoca è ricevuta dall’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’associazione. La delega cessa comunque i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Gestione delle contestazioni e deleghe concorrenti

Nel pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, e l’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se su una prestazione esiste già una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.

Misura del contributo e restituzioni

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate dal S.A.P.P. sono: 3% per NASpI, 0,50% per ASDI, 1% per DIS-COLL, 1% per CIG e 1% per gli altri trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.

Versamenti all’associazione e servizi informatici

L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi trattenuti, i dati anagrafici, gli importi, l’elenco dei pagamenti telematici e invia anche le fatture del servizio e le comunicazioni sulla convenzione.

Costi, responsabilità e durata

Il costo del servizio a carico dell’associazione è pari a 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è comunicata dall’INPS e l’associazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega o su questioni giudiziarie connesse ai rapporti associativi, l’associazione soccombente deve rimborsare i lavoratori o l’INPS per le spese sostenute. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza; l’INPS può sospendere o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi per l’Istituto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25525 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35525 per l’accreditamento al S.A.P.P. e GPA11525 per la rilevazione del debito verso l’associazione. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti all’associazione seguono le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.

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