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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di mancato superamento della prova orale del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, ai sensi del d.m. n. 205/2023 - DDG. n. 2939/2025, classe di concorso -OMISSIS- (-OMISSIS-), sostenuta in data 19 febbraio 2026 presso l'ITET "de Viti de Marco" di -OMISSIS-, nella parte in cui esclude dalla graduatoria dei vincitori del concorso, per mancato superamento della prova orale, la ricorrente; nonché - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione di concorso, le griglie di valutazione e ogni atto, ancorché di data e protocollo ignoti, della procedura.

Giustizia amministrativa202600691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria e conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata non idonea alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del d.m. n. 205/2023 e del DDG n. 2939/2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, insieme ai verbali della commissione, alle griglie di valutazione e agli ulteriori atti connessi. Tra i motivi dedotti vi era la richiesta di attribuzione di due punti aggiuntivi; gli altri motivi contestavano la valutazione della commissione e l'interpretazione dei riferimenti normativi applicati. La ricorrente ha inoltre prospettato un danno patrimoniale derivante dalla precarietà lavorativa e dal rinnovo annuale dei contratti a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che anche riconoscendo i due punti aggiuntivi richiesti, la candidata avrebbe raggiunto 65 punti, comunque inferiori ai 70 necessari per superare la prova orale. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti non favorevolmente apprezzabili nella fase cautelare, perché formulati come contestazioni inammissibili dell'esercizio del potere tecnico-discrezionale della commissione o fondati su errate interpretazioni delle norme richiamate. Quanto al periculum, il giudice ha osservato che non erano stati forniti elementi concreti e specifici sulla gravità e irreparabilità del danno patrimoniale derivante dalla precarietà lavorativa. Ha inoltre considerato che la prova orale, individuale e collocata al termine della procedura, avrebbe potuto eventualmente essere ripetuta e, se superata, consentire l'immissione in ruolo con ricostruzione della carriera sul piano giuridico ed economico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • d.m. n. 205/2023

    Indicato quale fonte della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.

  • DDG n. 2939/2025

    Indicato quale atto banditore della procedura concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando, anche riconoscendo il punteggio aggiuntivo richiesto dal candidato, il punteggio complessivo resterebbe inferiore alla soglia minima prevista per il superamento della prova.
  • Le contestazioni rivolte alla valutazione di una commissione di concorso non possono tradursi in una sostituzione del giudice all'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica; sono inammissibili, nei termini dedotti, le censure che non evidenzino specifici vizi di legittimità ma si limitino a sollecitare una diversa valutazione di merito.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione della precarietà lavorativa o della titolarità di contratti a tempo determinato rinnovabili annualmente, occorrendo elementi concreti e specifici sulla gravità e irreparabilità del pregiudizio patrimoniale.
  • Quando la prova concorsuale individuale può essere ripetuta e l'eventuale superamento consente l'immissione in ruolo con ricostruzione della carriera giuridica ed economica, tale possibilità può escludere il carattere irreparabile del danno prospettato ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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