Cassazione Penale, Sentenza n. 23125/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma/parziale riforma delle condanne per reati connessi al traffico di stupefacenti e, per Strangio, per associazione a delinquere: contestano carenza o illogicità della motivazione e la valutazione delle prove (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e della presenza in stazione il 22/10/1999; l'identificazione del "nipote" nelle conversazioni; la sussistenza della partecipazione stabile all'associazione), nonché il trattamento sanzionatorio (negata applicazione delle attenuanti generiche). Pizzata contesta inoltre la qualificazione della partecipazione associativa invece che di mero concorso nel reato continuato, la valutazione della continuazione con sentenza definitiva del G.U.P. di Palmi e la mancata motivazione circa l'applicazione e la durata della pena accessoria del ritiro della patente ex art. 85 d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Antonio Strangio (con condanna alle spese e all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende). Quanto a Domenico Pizzata, la Cassazione rigetta i motivi relativi alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio nella sostanza, ma ACCOGLIE il motivo relativo alla pena accessoria del ritiro della patente (art. 85 d.P.R. 309/90) per mancata e insufficiente motivazione in primo e secondo grado: annulla la sentenza impugnata limitatamente a tale pena accessoria e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio solo su quel punto. Per il resto la sentenza d'appello è confermata e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., la dichiarazione di responsabilità resta irrevocabile.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente il reato associativo per i fatti commessi nel periodo indicato, sostenendo che la disponibilità continuativa al gruppo, anche per alcuni mesi, è idonea a dimostrare la partecipazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce il traffico di stupefacenti (reati-fine). E' stata applicata per gli episodi di detenzione e trasporto accertati; serve al confronto con l'art.74 per individuare il reato "più grave" ai fini del calcolo per continuazione.
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
"può" essere disposta la pena accessoria del ritiro della patente di guida; la durata "non superiore a tre anni"
La norma ha natura facoltativa: il giudice deve motivare specificamente l'irrogazione e la durata della pena accessoria. La mancata motivazione sul punto comporta annullamento parziale della sentenza.
artt. 110, 56 c.p.
Articoli che disciplinano il concorso di persone nel reato e il tentativo. Sono stati utilizzati per inquadrare alcuni episodi come concorso e/o tentativo (es. tentato acquisto del 22/10/1999).
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
"la motivazione della pronuncia sia 'effettiva' e non meramente apparente"
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica solo la correttezza e la coerenza della motivazione, non può riformare sulla base di una diversa valutazione del fatto.
art. 133 c.p.
Elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice può privilegiare l'elemento ritenuto prevalente nella valutazione dell'attenuante.
art. 2 c.p.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole: la Corte ha tenuto conto della più favorevole correzione dell'irreformatio relativa alla pena minima per l'art.73 dopo sentenza costituzionale.
art. 616 c.p.p.
Consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dolosa o colposa del ricorso; applicato a carico di Strangio.
art. 624 c.p.p.
Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza quanto alla dichiarazione di responsabilità quando l'annullamento riguarda solo aspetti diversi dalla colpevolezza; applicato per mantenere definitiva la responsabilità penale dei ricorrenti eccetto l'aspetto della patente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Ha modificato il quadro edittale relativo all'art.73 d.P.R. 309/90 determinando un diverso minimo sanzionatorio; la Corte di cassazione ha applicato il principio della legge più favorevole.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'onere a carico del ricorrente per l'inammissibilità; usata per motivare l'applicazione dell'art.616 c.p.p.
Massime di principio
- La Corte di cassazione controlla principalmente la correttezza e la coerenza della motivazione: non è luogo per rinnovare la valutazione del fatto o sostituire il giudice del merito.
- Le intercettazioni e i riscontri investigativi (presenza in luogo, collegamenti fra veicoli, comunicazioni su incarichi) possono, se collegati logicamente, dare luogo a convincimento sulla partecipazione ad associazione o concorso anche se l'azione ricopre un periodo relativamente breve.
- La durata limitata dell'attività criminale osservata non esclude di per sé la sussistenza dell'associazione: conta la prova di una disponibilità stabile e di un riferimento a un "sistema" collaudato.
- Le pene accessorie facoltative (es. ritiro patente ex art.85 d.P.R. 309/90) richiedono motivazione specifica: la loro irrogazione senza adeguata motivazione è causa di annullamento parziale e rinvio.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata sulla base di un elemento ritenuto prevalente (es. gravità, "capacità criminale" e contesto di criminalità organizzata); il giudice non è obbligato a valutare tutti gli elementi elencati dall'art.133 c.p.
- In sede di cassazione, i ricorsi che si limitano a riproporre valutazioni alternative dei fatti già esaminate dal merito rischiano l'inammissibilità; occorre dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddizione nella motivazione.
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