Cassazione Penale, Sentenza n. 16853/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza per territorio relativo alla richiesta di rinvio a giudizio di Antonio Riccio per il reato previsto dall'art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (fatti seguiti a verifica fiscale). Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 18/01/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Prato in quanto l'accertamento sarebbe stato effettuato dalla direzione provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 20/12/2023, ha sollevato conflitto negativo sostenendo invece che l'accertamento era stato compiuto dalla direzione provinciale di Frosinone e che pertanto competente fosse il Tribunale di Frosinone. Il Procuratore Generale ha chiesto la competenza del Tribunale di Frosinone, mentre la difesa dell'imputato ha chiesto la competenza del Tribunale di Firenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il conflitto insussistente perché manca la stasi processuale insuperabile richiesta per l'applicabilità degli artt. 28 e ss. c.p.p.: Cassino aveva declinato in favore di Prato e Prato aveva a sua volta declinato in favore di Frosinone, ma il Tribunale di Frosinone non si era ancora pronunciato. La giurisprudenza di legittimità esclude l'uso delle norme sul conflitto quando il terzo giudice non ha ancora deciso. Conseguentemente la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato, quale autorità che ha sollevato impropriamente il conflitto, per l'ulteriore corso del procedimento.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di risoluzione del conflitto di competenza; la Corte afferma che la sua applicazione richiede una situazione di stasi processuale insuperabile, non presente nel caso di specie.
art. 30 cod. proc. pen.
Collegata alle norme sul conflitto di competenza; richiamata nel contesto delle regole procedurali per la risoluzione dei conflitti tra giudici.
art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individua il criterio di competenza territoriale per i reati tributari (in relazione al luogo dell'accertamento fiscale); nel caso Cassino aveva ritenuto applicabile tale criterio in favore del Tribunale di Prato perché la verifica sarebbe stata eseguita dalla direzione provinciale di Prato.
art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale che descrive il reato contestato all'imputato; contestazione di natura fiscale oggetto del procedimento.
Massime di principio
- Il conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e ss. c.p.p. è procedibile solo quando sussiste una stasi processuale insuperabile che non può essere rimossa senza l'intervento della Corte di cassazione (es.: due giudici hanno rifiutato definitivamente di conoscere la causa in favore di un terzo che a sua volta ha manifestato il rifiuto).
- Se un primo giudice declina la competenza a favore di un secondo e il secondo declina a favore di un terzo, non è legittimo sollevare conflitto di competenza finché il terzo non si sia pronunciato; la carenza di una decisione del terzo rende il conflitto improprio e insussistente.
- La determinazione del tribunale competente per reati fiscali segue il criterio del luogo dell'accertamento (art. 18 d.lgs. 74/2000): va accertato quale sede dell'Amministrazione finanziaria ha materialmente svolto la verifica.
- Se il conflitto è dichiarato insussistente, gli atti devono essere rimessi all'autorità che lo ha sollevato impropriamente per il prosieguo; ciò non preclude che, una volta che il terzo giudice si sarà pronunciato, possa sorgere una situazione suscettibile di conflitto formale.
- In presenza di interpretazioni discordanti (Procuratore, difesa, diversi giudici) è opportuno documentare con precisione quale ufficio o quale sede dell'Agenzia abbia effettivamente svolto l'accertamento, perché tale dato è decisivo per la determinazione della competenza territoriale.
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