Cassazione Civile, Ordinanza n. 07378/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La lite nasce dalla chiusura di un conto corrente cointestato tra due coniugi separati. La cointestataria ha agito per ottenere la restituzione della metà del saldo attivo, sostenendo che l’ex marito avesse estinto il conto e prelevato l’intera somma mediante una disposizione di estinzione recante firme da lei disconosciute e poi risultate apocrife all’esito di CTU grafologica. La Corte d’appello ha riformato il primo grado e ha condannato in solido l’ex marito e la banca alla restituzione della metà del saldo, ritenendo la banca responsabile per non avere verificato l’autenticità delle sottoscrizioni e per avere consegnato l’intero importo al solo cointestatario che aveva operato la chiusura. Ha invece respinto la domanda di manleva della banca verso l’altro condebitore. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) deduceva violazione degli artt. 2719 c.c., 2712 c.c., 215 e 216 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente ammesso la verificazione della sottoscrizione del documento di estinzione, benché non vi fosse stata una specifica domanda di falsità e che l’onere della prova gravasse sulla controparte; (2) denunciava vizio motivazionale in relazione al rigetto della domanda di manleva contro l’ex marito, assumendo che la condanna in solido rendesse illogico il diniego della garanzia e che ciò avesse determinato un ingiusto arricchimento del cointestatario che aveva materialmente incassato il saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l’azione di verificazione ex art. 216 c.p.c. mira ad accertare l’autenticità della scrittura disconosciuta e che la parte che intende avvalersi del documento può attivare tale verificazione anche implicitamente; nel caso concreto, la banca aveva insistito per l’utilizzo del documento di estinzione, sicché non vi era violazione delle norme processuali né del riparto dell’onere della prova, che gravava sulla banca quale parte che invocava il documento come fatto impeditivo del diritto azionato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva semplicemente escluso un rapporto di garanzia impropria tra banca e altro cointestatario, e la doglianza si fondava sull’erroneo assunto che la condanna solidale determinasse un doppio pagamento alla creditrice, mentre in realtà la solidarietà consente solo di chiedere l’intero a uno qualsiasi dei debitori, con eventuale regresso interno. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2712 c.c. e agli artt. 215-216 c.p.c. per censurare la gestione processuale del disconoscimento della scrittura; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 2712 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valore probatorio delle riproduzioni; non è applicato in senso decisivo nella motivazione della Corte.
art. 215 c.p.c.
Norma invocata sul disconoscimento della scrittura privata; la Corte ritiene corretto il meccanismo seguito in appello.
art. 216 c.p.c.
La verificazione serve ad accertare l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta; l’istanza può essere anche implicita quando la parte insista per avvalersi del documento.
art. 2909 c.c.
Il giudicato della verificazione resta circoscritto alle parti del giudizio, a differenza della querela di falso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale; la Corte esclude la sussistenza di un vizio rilevante.
art. 1854 c.c.
Richiamato dalla sentenza di merito per escluderne l’applicazione dopo la chiusura del conto cointestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Base per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando una parte intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta, l’istanza di verificazione può risultare anche implicitamente dalla condotta processuale, senza necessità di una formale domanda incidentale, se la parte insiste per la valutazione del documento.
- L’azione di verificazione ex art. 216 c.p.c. è diretta ad accertare l’autenticità della sottoscrizione e, quindi, l’imputabilità della dichiarazione al sottoscrittore disconoscente; il relativo giudicato resta limitato alle parti del processo.
- Se il documento è invocato da chi intende paralizzare la pretesa avversaria, l’onere di provarne l’autenticità e la riferibilità alla controparte grava su chi lo utilizza come fatto impeditivo del diritto azionato.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e si fonda su un presupposto giuridico errato, come l’idea che una condanna solidale produca un doppio pagamento in favore del creditore.
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