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Circolare

Circolare n. 21/E del 25/06/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come gestire i crediti d’imposta maturati in annualità per le quali la dichiarazione è stata omessa, con particolare attenzione a IVA, imposte sui redditi e IRAP. Conferma che, in presenza di dichiarazione omessa, il credito non può essere utilizzato in detrazione nelle annualità successive, ma può essere riconosciuto se il contribuente ne dimostra l’esistenza contabile con idonea documentazione. La circolare disciplina inoltre la possibilità per l’ufficio di scomputare il credito dalle somme richieste, sia in fase di mediazione/conciliazione sia già a seguito della comunicazione di irregolarità, emettendo una comunicazione definitiva; restano dovuti interessi e sanzioni sulla parte indebitamente utilizzata. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di svolgere controlli sostanziali sull’effettiva spettanza del credito.

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito in annualità con dichiarazione omessa: ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito in annualità con dichiarazione omessa

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla gestione delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali la dichiarazione risulta omessa. Il documento si colloca nel solco della circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 e precisa le modalità con cui il credito può essere riconosciuto, recuperato o, in taluni casi, scomputato direttamente dalle somme richieste dall’ufficio.

Quadro generale e principi di riferimento

Per l’IVA, viene ribadito che il credito maturato in un anno per il quale la dichiarazione è stata omessa non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell’articolo 30 del DPR n. 633/1972. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che il credito sia effettivamente maturato o meno. La stessa impostazione viene richiamata anche per imposte sui redditi e IRAP, in coerenza con la disciplina già esposta in precedenti documenti di prassi.

Recupero del credito e trattamento sanzionatorio

Se il contribuente ha comunque utilizzato il credito nelle dichiarazioni successive, l’Amministrazione procede al recupero in sede di controllo automatizzato. Per l’IVA ciò avviene tramite comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, con richiesta del credito indebitamente fruito, degli interessi e della sanzione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. La sanzione ordinaria è pari al 30 per cento del maggior debito o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10 per cento in caso di pagamento entro 30 giorni, secondo l’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997.

Possibilità di rimborso del credito spettante

La circolare ribadisce che, in coerenza con il principio di neutralità dell’IVA, qualora il contribuente definisca la pretesa pagando quanto richiesto e il credito non dichiarato risulti effettivamente spettante, egli può ottenere il rimborso dell’eccedenza tramite la procedura prevista dall’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992. Un analogo orientamento è esteso alle imposte sui redditi e all’IRAP, per le quali il rimborso può essere riconosciuto dopo la definizione della pretesa in senso favorevole all’Amministrazione.

Mediazione e conciliazione: scomputo diretto del credito

Con specifico riguardo alla mediazione ex articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 e alla conciliazione ex articolo 48 del medesimo decreto, il documento ammette una soluzione più snella: invece di versare integralmente le somme e poi presentare istanza di rimborso, il credito riconosciuto può essere scomputato direttamente dalla somma originariamente richiesta. Restano però dovuti gli interessi correttamente applicati e la sanzione nella misura del 40 per cento di quella originariamente contestata ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997.

Riconoscimento anticipato in fase di comunicazione di irregolarità

La circolare evidenzia che un numero crescente di casi confluisce nella mediazione o nel contenzioso, con riconoscimento del credito sulla base della documentazione contabile prodotta dal contribuente. Per ragioni di efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, si invita a definire tali posizioni già in una fase antecedente. Dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, il contribuente che ritenga spettante il credito omesso può dimostrarne l’esistenza contabile entro 30 giorni, depositando idonea documentazione presso l’ufficio competente.

Documentazione e controlli

Per l’IVA, la circolare richiama espressamente i registri IVA, le liquidazioni periodiche, la dichiarazione cartacea dell’annualità omessa, le fatture e ogni altra documentazione utile. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di svolgere controlli sull’IVA, sulle imposte sui redditi e sull’IRAP per verificare anche l’effettiva esistenza sostanziale del credito nel periodo d’imposta interessato.

Scomputo e comunicazione definitiva

Se l’ufficio riscontra l’esistenza contabile del credito, può scomputarlo dalle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità ed emettere una comunicazione definitiva con la rideterminazione dell’importo residuo da versare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997. La circolare precisa che, pur essendo legittima la comunicazione di irregolarità per effetto dell’omissione dichiarativa, restano comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata.

Limiti del riconoscimento e poteri futuri dell’Amministrazione

Il riconoscimento dell’esistenza contabile del credito non preclude ulteriori controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sull’effettiva spettanza sostanziale del credito, nei termini previsti dalla legge. Il contribuente deve essere formalmente avvisato di tale limite, poiché l’ufficio potrà, ove necessario, procedere al recupero del credito con le relative conseguenze sanzionatorie.

Vigilanza sulle istruzioni operative

La circolare conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni fornite siano puntualmente osservate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Principio generale sul credito in annualità con dichiarazione omessa

La circolare richiama i chiarimenti della precedente n. 34/E del 2012: il credito IVA maturato in un’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa non può essere riportato e utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive. Lo stesso criterio viene richiamato anche per imposte sui redditi e IRAP, con riferimento ai crediti riportati in dichiarazioni successive ma riferiti a periodi d’imposta non dichiarati.

Recupero del credito indebitamente utilizzato e sanzioni

Se il credito viene comunque utilizzato in detrazione, l’ufficio procede in sede di liquidazione automatizzata: per l’IVA mediante comunicazione di irregolarità ex articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, con recupero del credito, degli interessi e applicazione della sanzione ex articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. La sanzione ordinaria è pari al 30% del maggior debito o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni; per il mancato versamento d’imposta richiamato nella fase di mediazione/conciliazione è inoltre ricordata la riduzione di un terzo della sanzione originariamente applicata in caso di pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva.

Rimborso del credito effettivamente spettante

In coerenza con il principio di neutralità dell’IVA e con gli orientamenti già espressi nella circolare n. 34/E del 2012, se il contribuente definisce la pretesa pagando le somme richieste e il credito, pur non dichiarato, risulta effettivamente spettante, può ottenere il rimborso dell’eccedenza tramite la procedura di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992. Analoghe considerazioni valgono per imposte sui redditi e IRAP, ove il diritto al rimborso può essere riconosciuto dopo la definizione della pretesa in senso favorevole all’Amministrazione.

Scomputo diretto in mediazione e conciliazione

Per la fase di mediazione ex articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per la conciliazione ex articolo 48 del medesimo decreto, la circolare ammette, in alternativa al pagamento seguito da istanza di rimborso, lo scomputo diretto dell’eccedenza di credito riconosciuta spettante dalla somma originariamente richiesta. Restano comunque dovuti gli interessi correttamente applicati e la sanzione nella misura del 40% di quella originariamente contestata ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997.

Riconoscimento anticipato del credito in fase di controllo automatizzato

Considerato l’elevato numero di controversie, la circolare invita a definire tempestivamente le posizioni già in fase antecedente al contenzioso. Dopo la comunicazione di irregolarità, il contribuente può dimostrare l’esistenza contabile del credito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, producendo all’ufficio idonea documentazione. In tal modo si evita di rinviare la questione alla mediazione o al contenzioso come condizione per il riconoscimento del credito.

Documentazione utile e verifiche dell’ufficio

Per l’IVA, la circolare cita espressamente come documenti utili i registri IVA, le relative liquidazioni, la dichiarazione cartacea dell’annualità omessa, le fatture e ogni altra documentazione ritenuta utile. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di effettuare controlli sull’IVA, sulle imposte sui redditi e sull’IRAP per verificare anche l’effettiva spettanza sostanziale del credito nel periodo d’imposta interessato.

Comunicazione definitiva e effetti del riconoscimento contabile

Se l’ufficio riscontra l’esistenza contabile del credito, può scomputarlo direttamente dalle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità e emettere una comunicazione definitiva con la rideterminazione dell’importo residuo da versare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997. Il contribuente viene così posto nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato se avesse presentato correttamente la dichiarazione.

Limiti del riconoscimento contabile e poteri successivi di controllo

La circolare precisa che l’accertamento dell’esistenza contabile del credito può essere effettuato solo dall’ufficio competente nei confronti del contribuente. Il contribuente deve essere formalmente informato che tale riconoscimento non preclude in alcun modo i successivi controlli dell’Amministrazione sull’effettività sostanziale del credito, nei termini di legge, con eventuale recupero e applicazione delle ulteriori sanzioni.

Vigilanza delle strutture territoriali

Le Direzioni regionali sono tenute a vigilare affinché le istruzioni e i principi esposti nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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