Circolare n. 19/E del 4/06/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità fiscali introdotte dal d.lgs. 47/2012 in attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), con effetti sulla tassazione degli OICVM italiani, dei fondi lussemburghesi storici e degli OICVM esteri. Vengono chiariti: compensazione di risultati negativi pregressi, certificazione delle minusvalenze nelle fusioni transfrontaliere, regime dei non residenti, trattamento dei trasferimenti per successione e donazione, switch tra comparti, obblighi dei sostituti d’imposta, regime transitorio e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La circolare precisa inoltre la decorrenza generale delle disposizioni dal 13 maggio 2012.
Modifiche alla tassazione degli OICVM italiani ed esteri in attuazione della direttiva UCITS IV
Modifiche alla tassazione degli OICVM italiani ed esteri in attuazione della direttiva UCITS IV
La circolare esamina le conseguenze fiscali del d.lgs. 16 aprile 2012, n. 47, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) e ha adeguato la disciplina degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, sia di diritto italiano sia estero. Il documento si concentra sulle modifiche alla tassazione dei proventi, sui regimi transitori e sui profili di coordinamento con la normativa sui sostituti d’imposta e con le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Quadro normativo e ratio dell’intervento
La riforma si inserisce in un contesto di armonizzazione europea volto ad agevolare la libera circolazione delle quote o azioni di OICVM nell’Unione europea e a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Tra gli istituti recepiti spicca il cosiddetto "passaporto del gestore", che consente a una SGR autorizzata nello Stato membro di origine di istituire e gestire OICVM armonizzati in altri Stati membri senza dovervi costituire una società di gestione. La direttiva introduce anche il riconoscimento delle fusioni transfrontaliere tra OICVM armonizzati.
Sul piano interno, il decreto ha modificato il TUF per consentire l’attuazione civilistica delle novità comunitarie e ha conseguentemente integrato la disciplina fiscale. La circolare ricorda, inoltre, il precedente intervento del d.l. 225/2010, che aveva già riformato, dal 1° luglio 2011, il regime tributario degli OICVM italiani, dei fondi lussemburghesi storici e degli OICVM esteri.
Regime degli OICVM italiani: compensazione dei risultati negativi e fusioni transfrontaliere
Con riferimento agli OICVM italiani e ai fondi lussemburghesi storici, la circolare illustra l’estensione della possibilità di utilizzare i risultati negativi di gestione maturati al 30 giugno 2011 e non ancora compensati. Tali risultati possono essere impiegati non solo per compensare i redditi derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani soggetti a ritenuta, ma anche i redditi derivanti dalla partecipazione ad alcuni OICVM di diritto estero collocati in Italia, assoggettati alla ritenuta prevista dall’art. 10-ter, comma 1, della legge n. 77/1983. La compensazione avviene senza limiti di importo, non si evidenzia nel modello F24 e va indicata nel modello 770 ordinario.
La circolare chiarisce poi la disciplina delle fusioni transfrontaliere tra un OICVM italiano e un OICVM estero che comportino la cessazione del primo. In tale ipotesi, si applicano le regole previste per la liquidazione ai fini della certificazione delle minusvalenze: la SGR rilascia ai partecipanti una certificazione del risparmio d’imposta relativo ai risultati negativi maturati al 30 giugno 2011 e non ancora utilizzati. Le minusvalenze certificate possono essere portate in compensazione nei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito entro i limiti temporali previsti dalle rispettive norme.
Soggetti non residenti e limiti dell’esenzione
Un’ampia parte della circolare è dedicata ai soggetti non residenti. Viene precisato che l’esenzione prevista dall’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. 600/1973 opera soltanto sui proventi maturati nel periodo in cui le quote o azioni siano state effettivamente possedute da soggetti non residenti aventi i requisiti dell’art. 6 del d.lgs. 239/1996, con attestazione del possesso mediante deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia. L’attestazione deve essere fornita all’intermediario entro la data di realizzo dei proventi.
L’obiettivo della norma è anti-elusivo: evitare che la cessione delle quote o azioni in prossimità della percezione dei proventi consenta di fruire dell’esenzione sull’intero importo, anche per periodi in cui il partecipante non aveva i requisiti richiesti. La circolare fornisce esempi applicativi che mostrano come, in caso di variazione della residenza, l’esenzione sia limitata ai soli proventi effettivamente maturati nel periodo in cui il soggetto era non residente; se il reddito si riferisce a un periodo di residenza in Italia, l’esenzione non spetta, mentre nel caso opposto il provento è interamente tassato in Italia.
Successione e donazione di quote o azioni
La circolare esamina poi i trasferimenti di quote o azioni a causa di successione o donazione, chiarendo che tali operazioni sono ora considerate “cessioni” ai fini dell’applicazione della ritenuta sui redditi di capitale. Viene meno l’eccezione che prima escludeva i trasferimenti per successione o donazione dal novero delle operazioni fiscalmente rilevanti.
In caso di successione, per i redditi di capitale si assume il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione, e la differenza positiva rispetto al costo medio ponderato del de cuius costituisce reddito di capitale soggetto a ritenuta. Lo stesso valore alla data di apertura della successione diventa il costo fiscalmente rilevante anche ai fini della determinazione dei redditi diversi, così da eliminare il precedente doppio binario tra redditi di capitale e redditi diversi. La circolare precisa anche che la nuova disciplina si applica ai trasferimenti avvenuti dal 13 maggio 2012, anche se la successione si era aperta prima di tale data; quanto alla misura della ritenuta, si applicano le aliquote vigenti alla data di apertura della successione, con l’aliquota del 20% per le successioni aperte dal 1° gennaio 2012 e del 12,50% per le successioni anteriori, salvo il caso delle quote o azioni di OICVM italiani in successioni aperte fino al 30 giugno 2011, già tassate in capo all’organismo.
In caso di donazione, il valore rilevante per i redditi di capitale è quello alla data del trasferimento; la differenza positiva rispetto al costo medio del donante costituisce reddito di capitale da assoggettare a ritenuta. Per i redditi diversi, invece, il donatario assume il costo del donante, rettificato per gli eventuali redditi di capitale già tassati in capo al donante al momento della donazione. L’eventuale minusvalenza non è fiscalmente riconosciuta al donante. La circolare include esempi numerici e una tabella riepilogativa del diverso trattamento tra successione e donazione.
Switch tra comparti
La conversione di quote o azioni da un comparto a un altro del medesimo OICVM è espressamente qualificata come rimborso ai fini della ritenuta sui redditi di capitale. La circolare richiama la nozione di switch come operazione tipica dei fondi multicomparto e spiega che, pur non comportando la materiale percezione di proventi, essa integra un disinvestimento e un reinvestimento e quindi genera imposizione. La stessa operazione è resa rilevante anche ai fini della determinazione delle plusvalenze di natura finanziaria tramite la modifica dell’art. 67 TUIR.
Sostituti d’imposta e tassazione senza intermediario
Il decreto introduce regole specifiche per i casi in cui intervengano SGR estere o quando i proventi siano percepiti senza l’intervento di un intermediario che applichi la ritenuta. Se una SGR con sede in altro Stato membro opera in Italia in libera prestazione di servizi, la ritenuta è applicata dalla SGR stessa oppure dal rappresentante fiscale da essa nominato; se invece opera tramite stabile organizzazione in Italia, l’obbligo ricade su quest’ultima. Il partecipante deve fornire i dati e la documentazione utili al calcolo dell’imposta.
Per i proventi conseguiti senza il tramite di un intermediario residente o non residente, il contribuente applica in dichiarazione un’imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta prevista per tali redditi. La circolare chiarisce che, in tali ipotesi, non è possibile scegliere di includere i proventi nel reddito complessivo ordinario.
Regime transitorio per imprese, assicurazioni e fondi pensione
La circolare dedica un paragrafo al regime transitorio delle quote o azioni di OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi storici detenute al 30 giugno 2011 nell’ambito di attività di impresa commerciale o da forme pensionistiche complementari. Per le imprese commerciali che non valutano in bilancio secondo la disciplina speciale del d.lgs. 173/1997, resta applicabile il previgente regime con tassazione dei proventi nell’esercizio di percezione e riconoscimento di un credito d’imposta del 15%.
Per le imprese di assicurazione che applicano il d.lgs. 173/1997, il credito d’imposta del 15% è ricalcolato assumendo, per le quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, il valore iscritto in bilancio al 31 dicembre 2010 in luogo del costo di acquisto, con particolare riferimento alle polizze di ramo III. Analogo criterio vale per le forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252/2005, per le quali il valore da prendere a base del credito è quello iscritto in bilancio al 31 dicembre 2010.
OICVM esteri: ampliamento dell’ambito applicativo e regole di tassazione
La parte più ampia della circolare è dedicata al regime dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero. Dal 1° luglio 2011, il regime di cui all’art. 10-ter della legge n. 77/1983 si applica non solo agli OICVM armonizzati, ma anche agli OICVM non conformi alla direttiva, purché situati in Stati UE o SEE inclusi nella white list e soggetti a vigilanza il gestore. La modifica normativa sposta il requisito della vigilanza dal livello dell’organismo a quello del soggetto gestore.
Per gli OICVM comunitari armonizzati e per quelli non armonizzati vigilati, i proventi periodici e quelli conseguiti in occasione di riscatto, cessione o liquidazione sono soggetti a ritenuta: a titolo d’acconto per i residenti che detengono le quote nell’esercizio di impresa, a titolo d’imposta per gli altri residenti, compresi i soggetti esenti o esclusi dall’IRES. Non sono assoggettati a ritenuta gli OICR di diritto italiano, i fondi immobiliari, le forme pensionistiche complementari e le gestioni individuali di portafoglio che optano per il risparmio gestito. I non residenti non subiscono la ritenuta per carenza del presupposto territoriale.
La circolare precisa anche chi sia il sostituto d’imposta: in caso di collocamento in Italia, la ritenuta è applicata dal soggetto incaricato dei pagamenti, dall’intermediario depositario delle quote dematerializzate incaricato alla riscossione o dall’intermediario che gestisce la negoziazione delle quote. Quando i proventi sono collocati all’estero o riscossi all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione. Se l’intermediario non dispone delle informazioni necessarie, non applica la ritenuta ma segnala il flusso nel modello 770; in mancanza di sostituto, il contribuente provvede con imposizione sostitutiva in dichiarazione.
Per gli OICVM esteri non armonizzati i cui gestori non sono soggetti a vigilanza e per gli OICVM non comunitari, i proventi concorrono al reddito imponibile e sono assoggettati a ritenuta del 20% a titolo d’acconto quando interviene un soggetto residente nella riscossione. La circolare evidenzia che, dopo le modifiche del decreto, sono stati uniformati anche i criteri di determinazione della base imponibile, ancorandoli ai prospetti periodici e al costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
Sul piano convenzionale, la circolare chiarisce che gli OICR italiani, pur esenti da IRES, sono soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi e possono quindi beneficiare delle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi percepiti dall’estero, nei limiti in cui le autorità estere riconoscano reciprocamente tale trattamento anche agli organismi analoghi.
Per gli OICVM esteri, l’art. 10-ter consente l’applicazione delle convenzioni in relazione ai redditi di fonte italiana proporzionalmente riferibili ai partecipanti residenti in Paesi con i quali esiste una convenzione, ma solo per gli organismi armonizzati o vigilati situati in Stati UE/SEE white list e solo se la legislazione dello Stato di sede riconosce analogo diritto agli OICVM italiani. La previsione è unilateralmente posta dall’ordinamento italiano e non esclude eventuali ulteriori benefici derivanti direttamente dalle singole convenzioni, quando ciò sia espressamente previsto.
Coordinamento finale e decorrenza
La circolare segnala, infine, alcune disposizioni di coordinamento. Nel regime del risparmio amministrato, la certificazione delle minusvalenze è estesa anche alle cessioni, e non solo ai rimborsi, di quote o azioni di organismi di investimento. Per le quote o azioni di OICVM italiani e fondi lussemburghesi storici assoggettati al precedente regime e detenuti al 30 giugno 2011, anche in caso di cessione si assume il valore dei prospetti periodici a quella data per la determinazione dei redditi di capitale.
In assenza di diversa previsione, tutte le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il 13 maggio 2012, data di scadenza della vacatio legis successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Punti principali
Contesto normativo e finalità della riforma
Il d.lgs. 16 aprile 2012, n. 47 attua la direttiva UCITS IV e recepisce nel diritto interno, tra l’altro, il "passaporto del gestore", consentendo alle SGR di istituire e gestire OICVM armonizzati in altri Stati membri senza costituire una società di gestione locale. La riforma coordina la disciplina civilistica del TUF e integra la normativa fiscale degli OICVM italiani ed esteri.
Compensazione dei risultati negativi maturati prima del 1° luglio 2011
I risultati negativi maturati al 30 giugno 2011 da fondi comuni e SICAV, residui dopo le compensazioni già effettuate, possono essere utilizzati dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento anche in compensazione delle ritenute sui proventi derivanti da OICVM esteri conformi alla direttiva e collocati in Italia. La compensazione avviene senza limiti di importo, non va esposta in F24 ma nel modello 770 ordinario.
Fusioni transfrontaliere e certificazione delle minusvalenze
In caso di fusione tra un OICVM italiano e un OICVM estero che comporti la cessazione del fondo italiano, si applicano le regole previste per la liquidazione quanto alla certificazione delle minusvalenze. La SGR rilascia ai partecipanti la certificazione del risparmio d’imposta riferito ai risultati negativi maturati al 30 giugno 2011 e non ancora compensati; le minusvalenze certificate sono utilizzabili nei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito nei limiti temporali ordinari.
Regime dei soggetti non residenti
L’esenzione di cui all’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. 600/1973 è limitata ai proventi maturati nel periodo in cui le quote o azioni sono state effettivamente possedute da soggetti non residenti aventi i requisiti dell’art. 6 d.lgs. 239/1996, con deposito presso intermediario residente e attestazione da produrre entro la data di realizzo. La circolare fornisce esempi che escludono l’esenzione quando il provento si riferisce a periodi in cui l’investitore era residente o non aveva i requisiti, e la riconosce solo pro quota nei casi di cambio di residenza.
Trasferimenti per successione e donazione
I trasferimenti di quote o azioni a rapporti intestati a soggetti diversi sono considerati cessioni anche se avvengono per successione o donazione. In successione, per i redditi di capitale conta il valore delle quote alla data di apertura della successione; l’erede assume tale valore come costo fiscalmente rilevante anche ai fini dei redditi diversi, eliminando il precedente doppio binario. In donazione, invece, per i redditi di capitale rileva il valore alla data del trasferimento, mentre per i redditi diversi il donatario assume il costo del donante, rettificato per gli eventuali redditi di capitale tassati al momento della donazione.
Switch tra comparti e ulteriori fattispecie di rimborso
La conversione di quote o azioni da un comparto all’altro del medesimo OICVM è qualificata come rimborso ai fini della tassazione dei redditi di capitale ed è rilevante anche per i redditi diversi di natura finanziaria. L’operazione di switch, pur senza percezione materiale dei proventi, è trattata come disinvestimento e reinvestimento e quindi genera imposizione.
Disposizioni sui sostituti d’imposta e tassazione in assenza di intermediario
Sono introdotte regole specifiche per gli OICVM di diritto italiano istituiti da SGR estere operanti in Italia e per i proventi conseguiti senza l’intervento di un intermediario che applichi la ritenuta. Se la SGR estera opera in libera prestazione di servizi, la ritenuta è applicata dalla SGR o dal rappresentante fiscale; se opera tramite stabile organizzazione, la ritenuta è applicata da quest’ultima. Quando non vi è intermediario, il contribuente assoggetta i proventi a imposizione sostitutiva in dichiarazione, con la stessa aliquota della ritenuta.
Regime transitorio per partecipanti e investitori istituzionali
Per le quote o azioni detenute al 30 giugno 2011 da imprese commerciali, imprese di assicurazione e forme pensionistiche complementari, il decreto disciplina il mantenimento o il ricalcolo del credito d’imposta del 15%. Per le imprese commerciali che non valutano in bilancio secondo le regole speciali resta il previgente trattamento; per assicurazioni e fondi pensione, il valore da assumere per il calcolo del credito è quello iscritto in bilancio al 31 dicembre 2010, con specifiche precisazioni per le polizze di ramo III.
OICVM esteri: ambito oggettivo e modalità di tassazione
Dal 1° luglio 2011 il regime degli OICVM esteri si applica anche agli organismi non conformi alla direttiva, purché situati in Stati UE o SEE inclusi nella white list e soggetti a vigilanza il gestore. Per gli OICVM armonizzati e per i non armonizzati vigilati, i proventi sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 20% per i residenti non imprenditori e a titolo d’acconto per le imprese; per gli OICVM esteri non rientranti in tali requisiti, i proventi concorrono al reddito imponibile e sono tassati con ritenuta a titolo d’acconto del 20%.
Ritenuta, basi imponibili e ruolo degli intermediari
La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. La base imponibile è determinata sulla differenza tra valore di riscatto, cessione o liquidazione e costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione, rilevati dai prospetti periodici. Se l’investitore non fornisce i dati necessari, l’intermediario non opera la ritenuta ma segnala il flusso nel modello 770; in assenza di sostituto, il contribuente applica l’imposizione sostitutiva in dichiarazione.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
La circolare conferma che gli OICR italiani, pur esenti da IRES, sono soggetti residenti ai fini convenzionali e possono beneficiare dei trattati contro le doppie imposizioni. Per gli OICVM esteri, l’art. 10-ter consente l’accesso convenzionale, su base di reciprocità, agli organismi armonizzati o vigilati con sede in Stati UE/SEE white list, limitatamente alla quota di redditi corrispondente ai partecipanti residenti in Paesi convenzionati e solo se lo Stato estero riconosce analogo diritto agli OICVM italiani.
Coordinamento, minusvalenze e decorrenza
È estesa la certificazione di minusvalenza anche alla cessione, non solo al rimborso, nel regime del risparmio amministrato. Inoltre, per le quote o azioni di OICVM italiani e fondi lussemburghesi storici al 30 giugno 2011, anche in caso di cessione si assume il valore dei prospetti periodici a quella data per il calcolo dei redditi di capitale. In assenza di diversa previsione, le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il 13 maggio 2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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