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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, dei periodi lavorati con contratti a tempo determinato, con condanna dell'ente alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che, una volta superato il concorso pubblico e instaurato il rapporto a tempo indeterminato, non potesse applicarsi in via automatica il principio di non discriminazione invocato per i lavoratori a termine, valorizzando il bando di concorso come fonte vincolante e ritenendo che il rapporto a tempo indeterminato non si ricollegasse alle precedenti assunzioni. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola di non discriminazione, sostenendo che la differenza di trattamento può fondarsi solo su ragioni oggettive inerenti alle mansioni e non sulle modalità di reclutamento o su previsioni generali del bando; 2) violazione di norme di settore e del CCNL, sostenendo che per gli enti di ricerca la partecipazione ai concorsi richiede già una pregressa esperienza triennale, sicché la procedura di concorso non differirebbe, sotto questo profilo, dalla stabilizzazione e non giustificherebbe l'esclusione dell'anzianità maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito verifichi in concreto se, alla luce delle attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo, esista o meno una coerenza professionale tale da imporre il riconoscimento dell'anzianità maturata con i contratti a termine. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • direttiva 1999/70/CE

    La clausola di non discriminazione impone parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; tali ragioni non possono essere desunte in modo astratto dalle sole modalità di reclutamento.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato

    Attribuisce un diritto incondizionato alla parità di trattamento, non superabile con valutazioni generali e astratte; occorre un apprezzamento concreto della coerenza tra attività svolte prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.P.R. 171/1991

    Richiamato dai ricorrenti come disciplina di settore degli enti di ricerca, rilevante ai fini del reclutamento e dell'anzianità.

  • art. 63 CCNL 21.2.2002

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza dell'esperienza pregressa nella progressione e nell'inquadramento.

  • art. 11 del d.lgs. n. 19/1999

    Richiamato dai ricorrenti quale norma di settore relativa alle procedure e ai requisiti per l'accesso negli enti di ricerca.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporti a termine non può essere escluso automaticamente per il solo fatto che la stabilizzazione o l'assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta all'esito di un concorso pubblico.
  • Ai fini della clausola di non discriminazione del lavoro a termine, il giudizio deve concentrarsi sulla concreta omogeneità tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo, e non sulle sole modalità formali di reclutamento.
  • Le ragioni oggettive che possono giustificare una differenza di trattamento devono essere concrete e riferite alle caratteristiche delle mansioni o all'effettiva disomogeneità dell'esperienza professionale, non potendo derivare in via astratta da bando di concorso o disciplina generale.
  • Quando il rapporto a tempo indeterminato si inserisce in continuità sostanziale con un pregresso rapporto a termine e le mansioni risultano omogenee, l'anzianità pregressa può dover essere valorizzata secondo il principio di non discriminazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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