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Parere

Parere n. 826/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto n.3642/2023 - Posizione 93412/B del 7 novembre 2023, notificato il 24 successivo, di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di diniego dell’equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202400756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto n. 3642/2023 del 7 novembre 2023, recante il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il diniego dell'equo indennizzo per infermità osteoarticolare

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto con cui l'Amministrazione ha recepito il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità consistente in artrosi cervico-dorso-lombosacrale con discopatie multiple cervicali e lombari, riconosciuta dalla Commissione medica ospedaliera come ascrivibile all'ottava categoria della Tabella A. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 461 del 2001, sostenendo che il Comitato avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti sanitari e che avrebbe erroneamente valorizzato l'indice di massa corporea, discostandosi senza adeguata motivazione dalle conclusioni della Commissione medica. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del punto 6.4 del regolamento dell'Arma dei Carabinieri, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare puntualmente la congruità del parere del Comitato e considerare il nesso tra le patologie e la postura mantenuta per circa vent'anni quale addetto alla centrale operativa.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001 attribuisce al Comitato di verifica la facoltà di richiedere, ove necessario, supplementi di accertamenti alla Commissione medica ospedaliera, ma non gli attribuisce il compito di svolgere direttamente tali accertamenti. Il Comitato deve invece formulare il giudizio tecnico-giuridico sul nesso causale tra l'infermità accertata e il servizio prestato. Il relativo parere è obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l'Amministrazione, salvo la possibilità di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato; quando è recepito nel provvedimento, esso può integrare la motivazione per relationem. Nel caso concreto non sono emersi elementi tali da imporre ulteriori accertamenti o un nuovo parere, né il ricorrente ha dimostrato specifici profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. La documentazione medica privata prodotta non ha dimostrato il nesso causale o concausale tra patologia e servizio. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il Comitato ha esaminato gli accertamenti della Commissione medica, la documentazione sanitaria, il rapporto informativo del comando, il foglio matricolare e gli ulteriori elementi indicati dall'interessato, fornendo una motivazione scientifica adeguata e non manifestamente errata o contraddittoria. Le mansioni svolte rientravano nella normale attività professionale e non risultavano caratterizzate da condizioni eccezionali, gravose o eccedenti l'ordinario. Il semplice svolgimento delle mansioni, i disagi, le fatiche e lo stress ordinario non sono sufficienti a fondare la dipendenza da causa di servizio. Occorre invece la prova di fatti ed eventi eccedenti le normali condizioni di lavoro e di un nesso eziologico obiettivamente riscontrabile, con certezza o elevato grado di credibilità logica e razionale, tale da individuare il servizio quale fattore assorbente o almeno preponderante nella genesi della patologia. Il decreto impugnato, recependo espressamente il parere tecnico, ha assolto l'obbligo di motivazione.

Osservazioni

Primo motivo - artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 461 del 2001

Il Comitato di verifica può richiedere, quando lo ritenga necessario, supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica ospedaliera, ma non è tenuto a svolgerli direttamente. Nel caso concreto non risultavano elementi tali da imporre ulteriori accertamenti o un ulteriore parere del Comitato; il ricorrente non ha inoltre dimostrato specifici vizi di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

Secondo motivo - punto 6.4 del regolamento dell'Arma dei Carabinieri

Il Comitato ha esaminato la documentazione medica e gli elementi relativi al servizio, compresi il rapporto informativo del comando e il foglio matricolare. Le mansioni svolte non risultavano eccedenti l'ordinario né caratterizzate da condizioni eccezionali idonee a fondare il nesso causale con la patologia.

Motivazione del provvedimento

Il parere del Comitato, se recepito espressamente nel decreto impugnato, integra la motivazione per relationem. Nel caso concreto il parere risultava congruamente motivato sotto il profilo scientifico e medico-legale.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 461/2001

    Il Comitato di verifica esprime il giudizio tecnico-giuridico sul nesso causale tra infermità accertata e servizio e può, se necessario, richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica ospedaliera; non svolge direttamente tali accertamenti.

  • art. 16 d.P.R. n. 461/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma il parere non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 9 d.P.R. n. 461/2001

    Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

    È richiamato dal ricorrente con riguardo alla possibilità di ricorrere a un diverso organismo di accertamento medico; il Consiglio di Stato non ravvisa tuttavia nel caso concreto la necessità di ulteriori accertamenti.

  • d.P.R. n. 461/2001

    Il parere del Comitato di verifica è obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l'Amministrazione, salva la possibilità di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato.

  • punto 6.4 del Regolamento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per l'Arma dei Carabinieri, settembre 2016

    La disposizione è invocata dal ricorrente per sostenere un obbligo di verifica della congruità del parere del Comitato; il Consiglio di Stato esclude che, nel caso concreto, tale censura evidenzi una violazione giuridicamente rilevante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi citati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei dati personali relativi alla salute e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il Comitato di verifica per le cause di servizio svolge una valutazione tecnico-giuridica sul nesso causale tra l'infermità accertata dalla Commissione medica e il servizio prestato; può richiedere supplementi di accertamenti sanitari, ma non è tenuto a eseguirli direttamente.
  • Il parere del Comitato di verifica, in ragione della sua funzione e della sua composizione tecnica, è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione, salvo la possibilità di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato; quando il parere è espressamente recepito nel provvedimento finale, può assolvere l'obbligo di motivazione per relationem.
  • La discrezionalità tecnica del Comitato non è assolutamente insindacabile, ma la contestazione richiede l'individuazione di specifici profili di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti; la mera produzione di una perizia di parte non dimostra di per sé l'illegittimità del parere.
  • La normale attività di servizio non integra causa o concausa dell'infermità in assenza di circostanze particolari ed eccezionali. Devono essere documentati fatti o condizioni lavorative eccedenti l'ordinario, gravosi per intensità e durata, non essendo sufficienti generici disagi, fatiche o stress ordinari.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che il nesso causale o concausale tra modalità di svolgimento del servizio e patologia sia obiettivamente riscontrabile e che il servizio costituisca, con certezza o elevato grado di credibilità logica e razionale, un fattore eziologicamente assorbente o almeno preponderante nella genesi dell'infermità.

Rigetto del ricorso straordinario in materia di causa di servizio

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri contro il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della difesa. Il ricorso riguardava il decreto del 7 novembre 2023 con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per un'infermità osteoarticolare della colonna cervico-dorso-lombare.

Premesse procedimentali e sanitari

Il militare aveva presentato la domanda il 17 novembre 2022. La Commissione medica ospedaliera aveva giudicato l'infermità ascrivibile all'ottava categoria della Tabella A. Successivamente, il Comando generale aveva richiesto il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001.

Il Comitato, con parere del 6 novembre 2023, aveva escluso la dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Sulla base di tale parere, l'Amministrazione aveva adottato il decreto di diniego, notificato all'interessato il 24 novembre 2023. La relazione ministeriale è stata regolarmente trasmessa al ricorrente, sicché il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio.

Motivi del ricorso

Il primo motivo censurava la mancata acquisizione di ulteriori accertamenti sanitari e l'erronea valorizzazione dell'indice di massa corporea da parte del Comitato, che si sarebbe discostato senza adeguata motivazione dal giudizio della Commissione medica ospedaliera. Il ricorrente richiamava anche una perizia di parte che collegava l'infermità al lavoro svolto.

Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione del punto 6.4 del regolamento dell'Arma dei Carabinieri. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare la congruità del parere del Comitato considerando la postura mantenuta per circa vent'anni quale addetto alla centrale operativa.

Funzione e valore del parere del Comitato

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001 consente al Comitato, quando lo ritenga necessario, di richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica ospedaliera. La norma non attribuisce però al Comitato il compito di svolgere direttamente tali accertamenti.

Il Comitato ha il compito di formulare il giudizio tecnico-giuridico sul nesso causale tra l'infermità accertata e la dipendenza dal servizio, sintetizzando e valutando i giudizi degli organi precedentemente intervenuti. Il relativo parere è obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l'Amministrazione, salvo la facoltà di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato. Quando il parere è parte integrante del provvedimento finale, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem.

Valutazione del primo motivo

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Non risultavano elementi concreti che imponessero al Comitato di richiedere ulteriori accertamenti sanitari o all'Amministrazione di sollecitare un nuovo parere. Il ricorrente non aveva indicato specifiche ragioni di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti idonee a compromettere il giudizio tecnico.

La documentazione medica prodotta privatamente non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la causa o il nesso causale dell'insorgenza della patologia. La discrezionalità tecnica del Comitato non è assoluta, ma la sua contestazione richiede una critica specifica e dimostrata del percorso valutativo seguito.

Valutazione del secondo motivo e requisiti del nesso causale

Anche il secondo motivo è stato respinto. Dagli atti risultava che il Comitato aveva considerato gli accertamenti medici della Commissione, la documentazione sanitaria prodotta dal militare, il rapporto informativo del comando, il foglio matricolare e gli ulteriori elementi rilevanti.

Il parere offriva una spiegazione scientifica adeguata delle ragioni per cui non era possibile collegare le patologie al servizio. Le mansioni svolte apparivano riconducibili alle normali attività del profilo professionale e non risultavano prestazioni eccedenti l'ordinario o condizioni eccezionali per intensità e durata.

Il Consiglio di Stato ha richiamato i precedenti secondo cui la normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell'infermità in assenza di situazioni particolari ed eccezionali. Non sono sufficienti generici disagi, fatiche o momenti di stress, che costituiscono fattori ordinari della prestazione lavorativa. Devono invece essere documentati fatti ed eventi eccedenti le normali condizioni di lavoro.

Il nesso causale o concausale deve essere obiettivamente riscontrabile dagli accertamenti tecnici dell'Amministrazione. Non basta una mera ipotesi di valenza patogenetica del servizio: occorre una verifica caratterizzata da certezza o da un elevato grado di credibilità logica e razionale, tale da individuare il servizio come fattore eziologicamente assorbente o almeno preponderante nella genesi della patologia.

Conclusioni

Il decreto impugnato ha recepito espressamente il parere del Comitato, assolvendo l'obbligo di motivazione per relationem. Non sono stati ravvisati vizi di illegittimità, irragionevolezza o insufficienza motivazionale. La Sezione ha quindi espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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