Cassazione Penale, Sentenza n. 28015/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la continuazione tra condanne e aveva aumentato la pena complessiva (aveva indicato come pena piu' grave la condanna della Corte di appello di anni 8 e mesi 7 di reclusione e euro 1.940 di multa, aumentando poi di anni 2 e euro 500 per la continuazione). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio o carenza di motivazione: il GIP non avrebbe scorporato i reati per individuare quello piu' grave, non avrebbe motivato la determinazione della pena-base e degli aumenti per i reati satellite, né chiarito se la condanna unificata riguardasse un singolo reato o piu' reati
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte indicata. Ha annullato l'ordinanza impugnata per vizi di motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, invitando il giudice dell'esecuzione a scorporare i reati, individuare il reato piu' grave, determinare la pena-base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, valutando inoltre la pregressa continuazione segnalata
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma citata come parametro procedurale per il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; il vizio denunciato attiene a violazione di tale disposizione e, soprattutto, a carenza motivazionale nell'operato del giudice dell'esecuzione
art. 81 cod. pen.
Richiamato per i principi sulla continuazione e sul divieto di surrettizio cumulo delle pene; la Corte indica che occorre rispettare i limiti e la proporzione tra le pene quando si applica la continuazione
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati come parametri entro i quali il giudice dell'esecuzione esercita il potere discrezionale nella determinazione della pena (criteri e graduazione delle pene)
Corte cost. n. 183 del 2013
Richiamata la regola che il nuovo giudizio in punto di esecuzione debba svolgersi davanti a diverso giudice in persona fisica
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U n. 47127/2021, Sez.1 n. 17209/2020, Sez.1 n. 23041/2009, Sez.5 n. 8436/2013)
Richiamati i precedenti che stabiliscono l'obbligo di scorporare i reati, individuare il reato piu' grave, motivare la pena-base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite in modo da consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico
Massime di principio
- Quando si ridetermina la pena per continuazione tra condanne, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati e individuare quello piu' grave prima di calcolare la pena complessiva
- La determinazione della pena-base e gli aumenti per ciascun reato satellite devono essere espressi e motivati distintamente, con un grado di motivazione proporzionale all'entità degli aumenti
- La motivazione deve rendere chiari i criteri adottati (artt. 132 e 133 c.p.) e consentire il controllo sul rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 81 c.p., evitando un cumulo materiale surrettizio
- Se la condanna unificata riguarda piu' reati, il giudice deve indicare e motivare gli aumenti singoli per ciascun reato satellite; non e' sufficiente indicare genericamente la pena risultante da altra ordinanza
- I vizi motivazionali rilevati nella sentenza dell'esecuzione comportano l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio davanti a diverso giudice, anche per consentire il confronto con pregressi vincoli di continuazione
- In sede difensiva, contestare l'omessa scissione dei reati o la carenza di motivazione sugli aumenti e' via efficace per ottenere la rinnovazione del giudizio in esecuzione
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