Sentenza del 01/03/2019 n. 6089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava l'applicazione del diritto speciale previsto dalla legge n. 762 del 1973, art. 2, comma 2, a merci di origine comunitaria, in particolare liquori e profumi, introdotte a Livigno passando attraverso il valico svizzero di Ponte del Gallo. Sosteneva che la locuzione "introdotti dall'estero" dovesse riferirsi esclusivamente a merci provenienti da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e non a prodotti comunitari, indipendentemente dal percorso seguito. Il Comune, invece, interpretava "estero" come comprendente tutti i prodotti non provenienti dal territorio doganale italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della contribuente e rigettato il ricorso incidentale condizionato del Comune, ritenendo erronea la decisione dei giudici di merito. Livigno, pur essendo zona extradoganale e soggetta a un regime fiscale speciale, fa parte del territorio italiano e resta sottoposta ai Trattati dell'Unione europea; l'esclusione riguarda soltanto la disciplina doganale e l'IVA. L'imposizione di un onere sulle merci comunitarie per il solo attraversamento della frontiera svizzera costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio, vietata dal diritto dell'Unione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e disapplicato il regolamento comunale nella parte modificata dalla delibera del 20 novembre 2007. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e i precedenti difformi.
Norme richiamate
Legge 1 novembre 1973, n. 762, art. 2, comma 2
Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio e televisivi, pelliccerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento.
La locuzione "introdotti dall'estero" deve essere interpretata come riferita alle importazioni da Paesi terzi rispetto all'Unione europea, non alle merci di origine unionale, anche se transitate attraverso la Svizzera.
Articoli 28 e 30 del TFUE
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
È vietata un'imposizione pecuniaria applicata alle merci comunitarie per il solo fatto di attraversare una frontiera, quando non costituisca il corrispettivo di uno specifico servizio reso all'importatore.
Articolo 52 TUE e articolo 355 TFUE
La qualificazione di Livigno come territorio extradoganale non lo sottrae all'applicazione generale dei Trattati dell'Unione europea, non essendo prevista per l'Italia una deroga territoriale specifica.
Regolamento CE n. 2913/1992, art. 3, e regolamento UE n. 952/2013, art. 4
Livigno è escluso dal territorio doganale dell'Unione, ma tale esclusione riguarda la disciplina doganale e non determina l'estraneità del Comune al territorio nazionale o all'ordinamento unionale.
Direttiva 77/388/CEE, art. 3, comma 2, e direttiva 2006/112/CE, art. 6
La non applicazione della disciplina IVA a Livigno non comporta la disapplicazione integrale dei Trattati UE.
Articolo 110 TFUE
Il diritto speciale non può essere qualificato come tributo interno non discriminatorio, perché colpisce esclusivamente le merci che attraversano la frontiera e non grava sistematicamente, secondo criteri neutrali, tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati.
Legge n. 762 del 1973 e regolamento del Comune di Livigno, modificato con delibera n. 101 del 20 novembre 2007
La delibera comunale non può ampliare il significato della legge includendo nell'espressione "estero" i prodotti comunitari o tutti i beni entrati attraverso la frontiera svizzera; tale parte del regolamento deve essere disapplicata.
Massime di principio
- Un territorio sottoposto a regime extradoganale o a esenzioni IVA non è, per ciò solo, estraneo al territorio nazionale o all'applicazione dei Trattati dell'Unione europea.
- Un prelievo applicato alle merci per il solo attraversamento di una frontiera, senza un servizio specifico reso all'importatore, può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio ed essere vietato dal diritto UE.
- Per distinguere una vera imposizione interna da un onere doganale occorre verificare gli effetti concreti del tributo: se grava solo sui prodotti importati o transitati dalla frontiera, e non anche sui prodotti nazionali secondo criteri obiettivi, è potenzialmente incompatibile con la libera circolazione delle merci.
- Le norme nazionali o locali devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione; un regolamento comunale non può estendere il presupposto di un tributo oltre il significato consentito dalla legge e dai Trattati UE.
- Nel valutare l'origine delle merci, la provenienza unionale prevale sul mero itinerario fisico seguito: il passaggio attraverso uno Stato terzo non trasforma automaticamente una merce comunitaria in prodotto proveniente da un Paese terzo.
- Il contribuente ha interesse a impugnare un atto impositivo anche quando l'imposta possa essere economicamente trasferita al consumatore, perché l'atto produce comunque effetti patrimoniali diretti, inclusi recuperi e sanzioni.
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