Ordinanza n. 1894/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: notificazione del ricorso per ottemperanza effettuata presso un indirizzo PEC del Comune risultante dall'IPA anziché presso l'indirizzo processuale risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza resa in un precedente giudizio, notificata, non impugnata e passata in giudicato. Il ricorso introduttivo è stato notificato al Comune di San Mauro Castelverde presso l'indirizzo PEC comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it, estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, alla data della notificazione, il Registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia riportava un diverso indirizzo PEC, servizisociali.comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it, specificamente destinato alle comunicazioni e notificazioni processuali. La questione esaminata riguarda quindi la validità della notificazione del ricorso e l'obbligo di utilizzare, in presenza di un indirizzo censito nel Registro PP.AA., tale indirizzo anziché quello reperito nell'IPA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso, ritenendo che l'utilizzo dell'indirizzo PEC risultante dall'IPA fosse avvenuto al di fuori delle ipotesi residuali e sussidiarie consentite dalla disciplina vigente. In particolare, l'IPA può essere utilizzato soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti presente nel Registro PP.AA.; nel caso concreto, invece, nel Registro PP.AA. era presente uno specifico indirizzo destinato alle notificazioni processuali. Poiché il destinatario della notificazione nulla non si è costituito, il TAR ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando ai ricorrenti un termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e degli atti processuali presso l'indirizzo PEC corretto. È stato disposto il deposito della prova della rinnovazione entro i successivi cinque giorni. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
Registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia
La disposizione rileva quale base normativa del Registro PP.AA., nel quale devono risultare gli indirizzi destinati alle comunicazioni e notificazioni processuali delle amministrazioni.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
gli indirizzi risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) soltanto in via residuale e sussidiaria
L'indirizzo PEC risultante dall'IPA è utilizzabile soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro PP.AA.
art. 28 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
consentono il ricorso agli indirizzi risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) soltanto in via residuale e sussidiaria
La modifica normativa ha confermato la prevalenza del Registro PP.AA. sull'IPA ai fini delle notificazioni processuali.
art. 44, comma 4, c.p.a.
nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, con effetto impeditivo di ogni decadenza
In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione, la quale impedisce il verificarsi di decadenze.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione telematica degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni, l'indirizzo PEC censito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni prevale sull'indirizzo reperibile nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
- L'indirizzo PEC dell'IPA è utilizzabile soltanto in via residuale e sussidiaria, quando l'amministrazione non disponga di un indirizzo registrato nel Registro PP.AA. ai fini delle comunicazioni e notificazioni processuali.
- La notificazione del ricorso effettuata presso un indirizzo IPA, nonostante la presenza di uno specifico indirizzo processuale nel Registro PP.AA., è nulla perché eseguita in difformità dallo schema legale.
- Quando la notificazione è nulla, il destinatario non si costituisce e la nullità è rilevata dal giudice, deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione produce effetto impeditivo della decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →