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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9497/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del 15/12/2020 con cui il giudice dell'esecuzione di Marsala aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Ivo Pizzo (sentenza del Tribunale di Marsala 21/04/2017, irrevocabile 07/09/2018). Il giudice dell'esecuzione motivò il rigetto rilevando che la sentenza del GIP del 07/03/2013, richiamata nella richiesta di revoca, risultava intestata a un Ivo Pizzo nato il 18/06/1963 e non al 1983, ipotizzando quindi omonimia e mancanza del presupposto per la revoca. Il Procuratore lamentava che il giudice avrebbe dovuto acquisire la sentenza del 07/03/2013 per verificare le generalità e accertare se l'odierno Pizzo avesse già beneficiato più di due volte della sospensione; tale censura è stata proposta per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza documentale: il Procuratore non aveva allegato la sentenza del 07/03/2013 né essa risultava agli atti, rendendo impossibile verificare l'assunto dell'errore anagrafico. La Corte ha richiamato la necessità di correggere eventuali errori del Casellario mediante l'apposita procedura prevista dall'art. 40 del d.P.R. 14/11/2002, n. 313; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza pronuncia sulle spese (essendo ricorso della parte pubblica). Ha suggerito che la richiesta di revoca potrà essere rinnovata dopo l'eventuale correzione dell'errore anagrafico.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte evidenzia che l'assunto invocato non può essere verificato in mancanza dei documenti probatori essenziali allegati al ricorso.

  • d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 40

    ART. 40 dPR 14 novembre 2002, n.313

    Norma amministrativa relativa alla procedura di correzione degli errori nel Casellario; la Corte indica che, se il problema è un errore anagrafico nel sistema informativo, la via corretta è la rettifica amministrativa ai sensi di tale articolo prima di pretendere una diversa soluzione giudiziale.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: vanno allegati e prodotti i documenti essenziali che si ritengono provanti il fatto dedotto, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando la censura si fonda sulla esistenza o sul contenuto di un provvedimento pregresso (es. sentenze o atti del GIP), è obbligatorio allegare tali atti o indicare chiaramente la loro presenza negli atti del procedimento per consentire alla Corte di verificare l'assunto.
  • In caso di sospetto errore anagrafico o di omonimia nel Casellario, la prima azione è la correzione tramite la procedura amministrativa prevista (art. 40 d.P.R. 313/2002); eventuali iniziative giudiziarie possono essere rinnovate dopo l'avvenuta rettifica.
  • Il giudice dell'esecuzione non può basare una revoca o una misura su presunte corrispondenze senza adeguata verifica documentale: prima di ritenere sussistente un precedente a carico dello stesso soggetto occorre accertare l'identità mediante atti probatori.
  • La pubblica accusa, quando impugna per ottenere la revoca di benefici (es. sospensione condizionale), deve fornire prove concrete del superamento dei limiti (es. più concessioni del beneficio) e non può limitarsi a supposizioni su errori informatici non rettificati.

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