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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Unico/2000, relativa all'anno d'imposta 1999, con cui erano state richieste IRAP, IVA, sanzioni e interessi. La contestazione riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento di un credito IVA maturato nel 1998 e indicato nella dichiarazione relativa al 1999, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 1998. La società ha inoltre denunciato l'omessa valutazione della documentazione e delle liquidazioni periodiche, nonché il mancato invio della comunicazione di irregolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso in via automatica il credito IVA per il solo fatto che non era stato indicato nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione. In applicazione del principio delle Sezioni Unite, il credito può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale, purché sia indicato entro il termine previsto e siano dimostrati i requisiti sostanziali della detrazione, come l'effettività degli acquisti, l'assoggettamento a IVA e la riferibilità a operazioni imponibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà verificare concretamente l'esistenza e la spettanza del credito IVA. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Controllo automatizzato della dichiarazione IVA e iscrizione a ruolo delle somme dovute

    La norma consente il controllo automatizzato e la correzione di errori materiali o di calcolo, ma non permette di negare automaticamente un credito IVA senza verificare la sua effettiva esistenza e i requisiti sostanziali della detrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    La disposizione è richiamata come disciplina analoga a quella dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione all'obbligo di comunicazione delle irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo; la questione è stata dichiarata assorbita dalla Cassazione.

  • Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 17757 dell'8 settembre 2016

    La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, dedotta entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta se sono rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

    L'omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del credito IVA. Il contribuente può farlo valere se il credito è stato indicato tempestivamente e se ne dimostra concretamente l'esistenza, attraverso documentazione contabile, dichiarazioni periodiche e prova di acquisti effettivi destinati a operazioni imponibili.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 74/E del 19 aprile 2007

    L'eccedenza IVA maturata in un anno per il quale la dichiarazione è omessa può essere portata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo, ferma la possibilità per l'Amministrazione di verificarne l'effettiva esistenza.

Massime di principio

  • L'omessa o incompleta dichiarazione IVA relativa all'anno di maturazione non comporta automaticamente la perdita del credito, se il contribuente lo indica entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo.
  • In caso di controllo automatizzato, l'Amministrazione finanziaria non può negare un credito IVA sulla sola base di un'anomalia formale, ma deve essere verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione.
  • Il contribuente deve conservare e produrre fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti e ogni altro documento idoneo a dimostrare l'esistenza del credito e la riferibilità degli acquisti a operazioni imponibili.
  • Il giudice tributario deve valutare concretamente la spettanza del credito, anche quando la dichiarazione annuale dell'anno di maturazione sia stata omessa.
  • La tutela della neutralità dell'IVA impedisce che meri errori o omissioni formali producano la perdita definitiva di un credito effettivamente esistente, salvo che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza del credito o l'assenza dei requisiti sostanziali.

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