Cassazione Penale, Sentenza n. 46011/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano; la questione centrale era la cessazione della misura della custodia cautelare per decorso del termine di fase. Tonietti sosteneva che non era stato adottato un valido provvedimento di proroga/sospensione del decorso del termine di custodia dopo la fissazione e la proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza, e denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa indicazione dell'art. 304 c.p.p. e per la tardività dell'atto che avrebbe disposto la sospensione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo la Corte di cassazione aveva accolto un altro ricorso del medesimo Tonietti, annullando l'ordinanza della Corte di appello del 23/07/2024 e disponendo la scarcerazione per intervenuto decorso del termine di fase. Poiché la pronuncia favorevole della Cassazione aveva già risolto la questione dedotta nel presente ricorso, veniva meno l'interesse a proseguire. Per tale ragione il ricorrente non è stato condannato alle spese né alla sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma riferita ai reati contestati al ricorrente (associazione di tipo mafioso); richiamata solo per indicare la natura delle accuse, non decisiva ai fini del giudizio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; come per l'art. 416-bis è citata in relazione alle accuse, non come principio applicativo nella decisione sulla procedura cautelare qui impugnata.
art. 303 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente come base per l'istanza di cessazione della misura; disciplina le istanze relative alla misura cautelare in relazione al decorso dei termini di custodia.
art. 304 c.p.p.
Prevede la sospensione del decorso del termine di fase in caso di pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, benché la Corte di appello del 23/07/2024 non avesse citato espressamente l'art. 304, le condizioni previste dalla norma (sospensione per il termine di deposito della motivazione) risultavano di fatto sussistenti, per cui non era necessaria una specifica motivazione formale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Capitoli di doglianza invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio della motivazione) per contestare le ordinanze impugnate; sono i motivi sottoposti al vaglio del giudice della legittimità nella parte sostanziale del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione perché l'inammissibilità è derivata da una sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente.
Giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549
Principio secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione quando la causa del venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente; applicato per escludere sanzioni e spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta accoglienza, da parte di un giudice superiore, di un rimedio analogo proposto dal medesimo ricorrente rende inammissibile l'impugnazione pendente per carenza di interesse: se il problema è già stato definitivamente risolto a favore del ricorrente, non sussiste utilità a proseguire.
- La sospensione del decorso del termine di fase per il deposito della motivazione può essere riconosciuta anche se l'ordinanza non cita espressamente l'art. 304 c.p.p., quando dal testo del provvedimento risulti inequivocabilmente che le condizioni previste dalla norma sussistono; tuttavia è preferibile che i provvedimenti di proroga/sospensione contengano un chiaro richiamo normativo e motivazione formale per evitare contestazioni di efficacia o tempestività.
- Quando il presidente del tribunale proroga il termine per il deposito della motivazione, è prudente che il provvedimento specifichi anche la sospensione del decorso del termine di custodia (o l'eventuale necessità di un ulteriore provvedimento), per rendere chiaro l'effetto sulla misura cautelare e prevenire controversie procedurali.
- Se si impugnano più provvedimenti con oggetto analogo, è utile coordinare i ricorsi e segnalare tempestivamente eventuali pronunce favorevoli sopravvenute per evitare spese e oneri procedurali e per chiedere l'archiviazione o la dichiarazione di inattualità del gravame.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna alle spese e alle sanzioni quando la sopravvenienza non è imputabile al ricorrente.
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