Cassazione Penale, Sentenza n. 34921/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza tra Corte d'appello e Tribunale circa quale fosse il giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza del Pubblico Ministero, del 16/10/2020, di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di Trotta Alessio, alla luce di più provvedimenti penali emessi in tempi diversi (sentenze del 2012 con pena sospesa, sentenza della Corte d'appello del 14/12/2017, e sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale del 17/12/2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e, nel merito, ha affermato la competenza del Tribunale di Salerno, ordinando che gli atti siano rimessi a detto Tribunale perché proceda al giudizio. La Corte ha ritenuto che, alla data di presentazione dell'istanza del P.M. (16/10/2020), l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo fosse la sentenza del Tribunale del 17/12/2019 (irrevocabile 26/05/2020), per cui la competenza spettava al Tribunale e non era trasferita dalla successiva sentenza della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale invocata come base per la redazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; citata per motivare la produzione della requisitoria in forma scritta
art. 187 cod. strada
Norma sostanziale relativa all'illecito per il quale era stata irrogata una delle pene sospese (richiamata per descrivere i provvedimenti penali preesistenti)
art. 337 cod. pen.
Norma sostanziale relativa a altro reato per il quale era stata irrogata una pena sospesa (richiamata per contesto fattuale)
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata per indicare che nei confronti dell'imputato era stata pronunciata anche una sentenza ex articolo 444 (accordo) pronunciata dal Tribunale, divenuta irrevocabile prima della presentazione dell'istanza del P.M.
Orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, sent. n. 16127/2021, Rv. 281065-01)
Principio applicato: la competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice dell'ultimo provvedimento divenuto esecutivo al momento della presentazione della domanda; ciò vale anche se il provvedimento non è ancora annotato nel certificato del casellario
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina con riferimento al provvedimento divenuto esecutivo per ultimo alla data della domanda; non conta l'ordine cronologico delle pronunce in assoluto ma la esecutività alla data di presentazione dell'istanza
- La mancata annotazione nel certificato del casellario giudiziale non esclude che un provvedimento sia rilevante ai fini della determinazione della competenza, se è comunque divenuto esecutivo
- La sopravvenienza successiva di ulteriori provvedimenti esecutivi non muta la competenza individuata alla data della domanda
- Se due o più giudici dell'esecuzione si rifiutano di procedere per ragioni difformi, il conflitto può essere rimesso alla Corte di Cassazione che decide sull'ammissibilità e sul merito
- Nelle istanze di revoca della sospensione condizionale presentate dal P.M. è necessario verificare e documentare la sequenza temporale dei provvedimenti esecutivi (inclusi eventuali accordi ex art. 444) per individuare correttamente il giudice competente
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