Cassazione Civile, Ordinanza n. 15599/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura stipulato nel 2006 tra un condominio e una società operante nel settore energetico per la vendita di prodotti petroliferi/gas, con previsione di durata triennale e prezzo di listino con sconto del 25%. Dopo anni di esecuzione sono insorti due giudizi collegati: da un lato il condominio ha chiesto l’accertamento negativo di ogni credito della società per le forniture di gasolio/combustibile nel periodo dicembre 2006-marzo 2013, sostenendo che lo sconto del 25% fosse stato erroneamente calcolato sul lordo anziché sull’imponibile, con conseguente credito del condominio e richiesta di restituzione delle somme pagate in eccedenza; ha inoltre domandato il risarcimento del danno per l’asserito inadempimento relativo alla custodia di un bruciatore dell’impianto termico. Dall’altro lato la società ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture e manutenzioni effettuate tra il 22/12/2012 e il 29/03/2013; il condominio ha opposto il decreto eccependo continenza/litispendenza con il giudizio preventivamente radicato a Genova e insistendo nel merito sulla corretta determinazione del prezzo. Il Tribunale di Genova aveva accolto solo in parte le ragioni del condominio, ma la Corte d’appello ha riformato integralmente, rigettando le domande del condominio e condannandolo al pagamento del credito della società. In cassazione il condominio ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 39 e 273 c.p.c. e delle preclusioni istruttorie, per avere la Corte d’appello ritenuto utilizzabili nel giudizio riassunto le attività difensive/probatorie della società nonostante le preclusioni maturate nel giudizio preveniente; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. c.c., perché la Corte territoriale si sarebbe arrestata al solo dato letterale senza considerare la reale comune intenzione delle parti e gli ulteriori canoni ermeneutici. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, in caso di cause riunite in rapporto di continenza davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente impediscono nel giudizio prevenuto solo le attività soggette a decadenza relative all’oggetto comune, non le mere difese né le attività riferite alla parte non comune della causa; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione della chiarezza della clausola e il risultato interpretativo appartengono al merito e non possono essere riconsiderati in cassazione mediante mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso e ha dichiarato inammissibile il secondo. Poiché il dispositivo nel testo fornito si interrompe dopo la parola "dichiara", non è possibile ricavare con certezza il provvedimento finale completo (ad esempio cassazione con rinvio o altra statuizione finale). Dal contenuto della motivazione emerge però che il ricorso è stato accolto solo in parte per errori della Corte d’appello sulla gestione delle preclusioni nei giudizi riuniti in continenza, mentre la censura sull’interpretazione del contratto non è stata esaminata nel merito. Non essendo integralmente leggibile il dispositivo, l’esito complessivo finale non è determinabile con certezza dal solo testo disponibile.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge, sia sulle preclusioni processuali sia sull'interpretazione contrattuale.
art. 39 c.p.c.
richiamato in relazione alla continenza/litispendenza tra i due giudizi connessi.
art. 273 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di riunione di cause e gestione delle preclusioni nei giudizi connessi.
art. 1362 c.c.
richiamato come primo criterio legale di interpretazione del contratto, ma la Corte precisa che la contestazione sulla sua applicazione non è ammissibile se mira solo a proporre una diversa lettura del testo negoziale.
artt. 1362 e ss. c.c.
sono i canoni ermeneutici il cui mancato corretto impiego può essere sindacato in cassazione solo nei limiti della violazione dei criteri legali o di motivazione radicalmente inadeguata.
Massime di principio
- Nel caso di cause riunite tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente si comunicano al giudizio prevenuto solo per le attività soggette a decadenza relative all'oggetto comune ai due giudizi; restano invece utilizzabili le mere difese, le eccezioni in senso lato e le attività assertive/probatorie concernenti aspetti non comuni.
- La riunione di cause non consente di eludere le preclusioni processuali già maturate, ma neppure impone una loro estensione indiscriminata a ogni questione trattata nel giudizio riunito: occorre distinguere tra profili comuni e profili autonomi.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione del tutto inadeguata; non è invece consentito proporre una semplice alternativa lettura del testo negoziale.
- La valutazione circa la chiarezza o ambiguità della clausola contrattuale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da un diverso apprezzamento del significato letterale del contratto.
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