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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano - sezione Lavoro n. 2275/2024 del 07/05/2024.

Giustizia amministrativa202500817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2275/2024, che aveva condannato l’Amministrazione ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. È stata inoltre richiesta la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. In corso di giudizio, il TAR ha rilevato la mancata produzione iniziale dell’attestazione di conformità della sentenza e del certificato di passaggio in giudicato e ha ordinato la regolarizzazione documentale; la ricorrente ha adempiuto tempestivamente. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto regolarmente dimostrati, anche a seguito dell’ordine istruttorio, l’esistenza del giudicato, la conformità della sentenza da eseguire, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito erano incontestati, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditarvi 1.000 euro complessivi, entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, da esercitare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero, in ragione della regolarizzazione documentale intervenuta solo dopo l’ordine istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto per 500 euro per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del giudicato, la conformità del provvedimento da eseguire, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La produzione tardiva, ma tempestiva rispetto a un ordine istruttorio del giudice, della copia asseverata del provvedimento e del certificato di passaggio in giudicato consente la regolarizzazione del ricorso, ove il giudice abbia assegnato un termine per adempiere e abbia preannunciato l’eventuale inammissibilità in caso di mancata regolarizzazione.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, e risultano incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, individuandone i poteri, il termine per l’intervento e la facoltà di delega nell’ambito dell’ufficio di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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