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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una società che aveva erogato prestazioni riabilitative a favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto a titolo di adeguamento tariffario per prestazioni complesse rese in regime di temporaneo accreditamento nell'anno 2008. L'azienda proponeva opposizione e il tribunale la accoglieva, ritenendo che la società non avesse dimostrato né la stipula del necessario accordo contrattuale con la ASL né il possesso dell'accreditamento istituzionale. La corte d'appello confermava il rigetto della pretesa, fondando però la decisione sulla sola assenza di un formale provvedimento regionale di accreditamento, ritenuto decisivo e assorbente; rigettava anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina statale e regionale sull'autorizzazione, sull'accreditamento istituzionale, sull'accreditamento temporaneo/provvisorio e sugli accordi contrattuali con il SSN, oltre a violazioni processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, per le strutture già convenzionate in base alla previgente legge n. 833 del 1978, il temporaneo accreditamento per il periodo transitorio non richiedeva un formale provvedimento regionale come per le nuove strutture, e che il successivo accreditamento definitivo del 2014 confermava quello temporaneo del 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva considerato decisiva l'assenza di un formale provvedimento regionale di accreditamento per negare il diritto al pagamento. Ha precisato che, nel regime transitorio applicabile alle strutture già convenzionate, l'accreditamento temporaneo era previsto in via pressoché automatica dall'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, senza necessità di un ulteriore provvedimento formale regionale, fermo restando che per il pagamento occorreva comunque anche l'accordo contrattuale con la ASL. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'assistenza sanitaria privata accreditata, come fonte del sistema di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato insieme alle altre norme del sistema di accreditamento sanitario, senza specifica autonoma elaborazione nel caso concreto.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    L'accreditamento istituzionale è requisito necessario, ma nel regime transitorio la sua disciplina va coordinata con le regole speciali per le strutture già convenzionate e per le nuove strutture.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    L'accordo contrattuale con la ASL è necessario, insieme agli altri presupposti, per maturare il diritto al pagamento delle prestazioni rese al SSN.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie è presupposto a monte rispetto all'accreditamento e all'accordo contrattuale.

  • art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Per le strutture già convenzionate prevedeva un periodo transitorio con accreditamento pressoché automatico, privo di discrezionalità amministrativa, se le strutture accettavano il sistema remuneratorio a prestazione.

  • art. 1, comma 796, lettera t, legge n. 296/2006

    Richiamato per le proroghe del regime transitorio dell'accreditamento temporaneo.

  • art. 2, comma 100, legge n. 191/2009

    Richiamato quale intervento di proroga del termine finale del regime transitorio.

  • art. 2, comma 35, d.l. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011

    Richiamato quale ulteriore proroga del regime transitorio.

  • art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 150/2013 convertito in legge n. 15/2014

    Richiamato quale ultima proroga del termine di operatività del regime transitorio fino al 31.10.2014.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla precedente motivazione di altra pronuncia della Corte come supporto della ricostruzione cronologica del quadro normativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso in tema di riparto dell'onere della prova dei presupposti del diritto azionato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicato quale base del motivo di ricorso, articolato in violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Per il pagamento delle prestazioni sanitarie rese da una struttura privata al Servizio Sanitario Nazionale occorrono, cumulativamente, autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordo contrattuale con l'azienda sanitaria competente.
  • Nel regime transitorio previsto per le strutture già convenzionate, l'accreditamento temporaneo poteva operare in modo sostanzialmente automatico, senza necessità di un ulteriore formale provvedimento regionale, diversamente da quanto accadeva per le nuove strutture o per l'avvio di nuove attività.
  • Se manca anche uno solo dei presupposti richiesti dalla disciplina di settore, il diritto al corrispettivo per le prestazioni sanitarie non matura; tuttavia il giudice deve individuare correttamente quale presupposto sia effettivamente necessario nel quadro normativo ratione temporis applicabile.
  • L'errore di diritto sussiste quando il giudice di merito applica al periodo transitorio la disciplina propria dell'accreditamento istituzionale ordinario e pretende un requisito formale non richiesto dalla normativa speciale per le strutture già convenzionate.
  • Un successivo accreditamento definitivo può costituire elemento indiziario del pregresso accreditamento temporaneo, ma tale profilo attiene principalmente all'accertamento del fatto e non sostituisce la corretta ricostruzione del regime normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAccreditamento?
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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