Cassazione Penale, Ordinanza n. 23694/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di sostituzione di persona. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il secondo motivo ha censurato la motivazione relativa alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla condotta contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse costituito da censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, quindi non proponibili in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la pena era stata determinata al minimo edittale e che la valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, sorretta da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
- La doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolva in una rivalutazione del materiale fattuale e della gravità concreta della condotta.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o questa sia manifestamente illogica; non è invece censurabile quando la pena sia stata congruamente motivata e, per di più, contenuta nel minimo edittale.
- Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
- rami
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