Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4155/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi del militare individuato – previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente – ad ottenere il risarcimento e la liquidazione “iure hereditatis” degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per l'esposizione professionale ad amianto e successiva conseguente insorgenza della malattia professionale asbesto correlata di “adenocarcinoma polmonare con metastasi encefalica”, con successivo decesso in data 12.08.2016 – già riconosciuta dipendente da causa di servizio anche per le particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà rispetto all'ordinarietà con parere del Comitato di Verifica del 22.06.2021 – contratta a causa, in conseguenza ed in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, alle sue condotte colpevoli, attive ed omissive, nonché alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti ed illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 20, L. 183/10; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui azionati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata, e rimasta sempre inevasa.

Giustizia amministrativa202307286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamenti omissivi e complessivo agire del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro del militare deceduto, ritenuti causa dell'esposizione professionale ad amianto e della patologia che ne ha determinato il decesso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, iure hereditatis, un'azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. nei confronti del Ministero della Difesa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal congiunto, militare della Marina Militare in servizio dal 2 novembre 1984 al 12 agosto 2016 e imbarcato per circa diciotto anni su diverse unità navali. La domanda è fondata sull'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, asseritamente avvenuta in assenza di adeguate misure di prevenzione e protezione, e sulla conseguente insorgenza di adenocarcinoma polmonare con metastasi encefalica, patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Sono stati dedotti profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'amministrazione, nonché danni biologici, danni terminali e catastrofali, danni morali ed esistenziali, oltre a danni da ritardo e da silenzio-inadempimento sulla richiesta risarcitoria amministrativa. Nel corso dell'udienza il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale, poiché i ricorrenti risiedevano nel Comune di Calatabiano, nell'area della città metropolitana di Catania.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR per la Sicilia, e ha compensato le spese della fase. Il Collegio ha applicato l'art. 13, comma 2, c.p.a. soltanto alle controversie riguardanti rapporti di pubblico impiego ancora in corso al momento della proposizione della domanda; poiché il rapporto del militare era cessato per decesso, ha applicato il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a. La controversia riguardava comportamenti dell'amministrazione e non un rapporto di servizio in atto: occorreva quindi individuare il foro in base alla sede dell'autorità oppure, se gli effetti diretti dell'agire amministrativo si esaurivano esclusivamente in una diversa circoscrizione, in base al criterio dell'efficacia territoriale. Il Collegio ha ritenuto che le condotte imputate al Ministero, nella sua qualità di datore di lavoro, esaurissero i propri effetti nel territorio siciliano, anche in ragione della residenza dei ricorrenti nella provincia di Catania al momento della proposizione della domanda e del collegamento della controversia con tale territorio. Ha quindi devoluto la causa al TAR per la Sicilia. La decisione non ha esaminato il merito della responsabilità del Ministero né la fondatezza della domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda è stata qualificata come azione risarcitoria proposta iure hereditatis per i danni asseritamente subiti dal militare deceduto.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    “controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni”

    Il criterio ordinario di competenza territoriale si fonda sulla sede dell'autorità, ma cede al criterio dell'efficacia quando gli effetti diretti dell'atto o del comportamento si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il foro del pubblico impiego opera per le controversie riguardanti un rapporto di pubblico impiego ancora in corso al momento della proposizione della domanda; non si applica quando il rapporto sia cessato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di avvisare le parti, anche in udienza, della possibile rilevanza di una questione rilevata d'ufficio, nella specie l'incompetenza territoriale.

  • art. 125 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità sottesa al criterio dell'efficacia territoriale.

  • art. 14 c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 13, comma 3, c.p.a., per evidenziare che le ipotesi di concentrazione della competenza presso il TAR Lazio-Roma sono tassative.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a un rapporto di pubblico impiego, il criterio speciale di competenza territoriale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto se il rapporto è ancora in corso al momento della proposizione della domanda; quando il rapporto è cessato, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio ordinario di competenza territoriale fondato sulla sede dell'autorità amministrativa cede a quello dell'efficacia territoriale quando gli effetti diretti dell'atto, del comportamento o dell'accordo della pubblica amministrazione si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso tribunale amministrativo regionale.
  • I criteri di competenza territoriale dell'art. 13, comma 1, c.p.a. si applicano anche alle controversie aventi ad oggetto comportamenti della pubblica amministrazione, non soltanto ai giudizi impugnatori di provvedimenti.
  • In una domanda risarcitoria proposta dagli eredi per danni asseritamente derivanti dall'attività datoriale dell'amministrazione nei confronti di un dipendente pubblico deceduto, il collegamento territoriale rilevante può essere individuato nel luogo in cui gli effetti lesivi della condotta si esauriscono, anche in relazione alla residenza degli eredi al momento della proposizione della domanda.
  • La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata secondo criteri legali predeterminati, non essendo rimessa alla scelta delle parti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.