Sentenza del 05/08/2015 n. 16411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva dichiarato estinto l'intero processo, per cessazione della materia del contendere, in relazione a un avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo all'anno 1997. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile perché l'Agenzia non ha depositato una copia autentica completa della sentenza impugnata: la copia depositata conteneva soltanto l'intestazione e una parte dello svolgimento del processo, senza la motivazione in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha precisato che la copia autentica della sentenza può essere depositata separatamente entro il termine perentorio previsto dall'art. 372 c.p.c., ma non può essere sostituita dal deposito effettuato dal controricorrente o dalla presenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
Il ricorrente deve depositare, insieme con il ricorso, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
Il deposito della copia autentica completa della sentenza impugnata è un requisito essenziale del ricorso per cassazione. La sua omissione o incompletezza determina l'improcedibilità, soprattutto quando impedisce di conoscere la motivazione e di verificare la fondatezza delle censure.
Art. 372, codice di procedura civile
Riferimento al deposito separato della copia della sentenza entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso.
La copia autentica della sentenza può essere depositata separatamente rispetto al ricorso, ma solo entro il termine perentorio previsto dalla norma. Il deposito da parte del controricorrente o la presenza dell'atto nel fascicolo d'ufficio non costituiscono validi sostituti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 11932 del 1998 e n. 9005 del 2009
La giurisprudenza esclude che il requisito del deposito della copia autentica possa essere soddisfatto mediante equipollenti, come una copia prodotta dalla controparte o reperibile nel fascicolo d'ufficio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre depositare una copia autentica completa della decisione impugnata, non soltanto le prime pagine o la parte narrativa.
- L'assenza della motivazione della sentenza è normalmente un vizio sostanziale, perché impedisce alla Corte di verificare l'oggetto della controversia e la fondatezza dei motivi di ricorso.
- Gli adempimenti documentali richiesti a pena di improcedibilità devono essere rispettati direttamente dal ricorrente; non possono essere sanati facendo affidamento sulla produzione della controparte o sul contenuto del fascicolo d'ufficio.
- Quando la copia della sentenza non è stata depositata insieme al ricorso, è possibile procedere al deposito separato soltanto entro il termine perentorio previsto dall'art. 372 c.p.c.
- L'improcedibilità del ricorso comporta la mancata valutazione nel merito delle censure e, di regola, la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
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