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Sentenza

Sentenza n. 1787/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto di prosecuzione dell’attività musicale segnalata con SCIA, ordine di rimozione di due casse acustiche e successiva ordinanza sindacale di convalida/ratifica dell’ordine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare del Bar Ristorante Royal ha impugnato il divieto di prosecuzione dell’attività comunicata con SCIA e l’ordine della Polizia Municipale di rimuovere ad horas due casse acustiche, proponendo poi motivi aggiunti contro l’ordinanza sindacale del 4 settembre 2026 che ha convalidato o ratificato l’ordine. Ha sostenuto che l’attività non fosse semplice musica di sottofondo, ma canto dal vivo del gestore su base preregistrata, svolto quotidianamente come elemento complementare della somministrazione e quindi soggetto all’art. 68 TULPS; ha denunciato la contraddittoria qualificazione dell’attività da parte del SUAP e della Polizia Municipale. Ha inoltre lamentato l’omesso invito a conformare l’attività con termine di almeno trenta giorni, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 e l’incompetenza della Polizia Municipale, cui non spetterebbero né i poteri in materia di pubblica sicurezza né quello previsto dall’art. 9 della l. 447/1995, attribuito al Sindaco. Quanto all’accertamento acustico, ha dedotto difetto di istruttoria e insufficienza dei verbali basati sulla percezione della musica dalla strada, in assenza di misurazioni fonometriche, contrapponendovi una valutazione previsionale del 29 luglio 2026 che attestava il rispetto dei limiti assoluti e differenziali. Ha contestato, infine, la sproporzione dell’eliminazione totale dell’impianto rispetto alla finalità di contenere le emissioni e l’estraneità della valutazione sulla non essenzialità della musica. Il Comune ha richiamato i verbali che attestavano violazioni ripetute di prescrizioni e diffide, la potenza degli impianti superiore a 95 dB(A) rispetto al limite di 60 dB(A) della Zona Rossa e l’assenza di un limitatore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo nella parte diretta contro l’ordine della Polizia Municipale dell’11 agosto 2026, perché la successiva ordinanza sindacale del 4 settembre 2026, impugnata con motivi aggiunti, aveva convalidato o ratificato quell’ordine e aveva fatto venir meno l’interesse all’impugnazione dell’atto originario. Ha quindi respinto nel merito il gravame, inclusi i motivi aggiunti. Ha giudicato inconferente l’art. 68 TULPS, poiché l’attività musicale era accessoria e complementare alla somministrazione e non costituiva un autonomo pubblico trattenimento. Ha escluso il difetto di istruttoria: l’Amministrazione aveva esaminato la relazione tecnica e indicato perché non la riteneva sufficiente; l’ordine, legittimamente convalidato, si fondava inoltre su verbali attestanti plurime violazioni di prescrizioni e diffide. Ha ritenuto rilevante che l’attività fosse continuativa e non occasionale e che il volume del sistema potesse essere regolato arbitrariamente, vanificando gli accertamenti fonometrici. La sentenza non svolge una distinta motivazione sui rilievi relativi all’invito a conformare, agli artt. 7 e 10-bis, alla competenza e alla proporzionalità. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Il richiamo all’art. 68 del TULP è inconferente in quanto l’attività oggetto di segnalazione non consiste in un autonomo pubblico trattenimento, configurandosi piuttosto quale componente accessoria e complementare rispetto all’attività principale di somministrazione.

    La sentenza menziona l’art. 19, comma 3, come base del divieto di prosecuzione della SCIA nella ricostruzione dell’atto, ma non ne interpreta o applica in modo autonomo la disciplina.

  • art. 68 TULPS

    Il richiamo all’art. 68 del TULP è inconferente in quanto l’attività oggetto di segnalazione non consiste in un autonomo pubblico trattenimento, configurandosi piuttosto quale componente accessoria e complementare rispetto all’attività principale di somministrazione.

    L’attività musicale accessoria e complementare alla somministrazione, secondo la qualificazione accolta dal TAR, non integra un autonomo pubblico trattenimento soggetto al regime dell’art. 68 TULPS.

  • art. 9 l. 447/1995

    L’ordine di rimozione, oggetto di legittima convalida, è basato sui verbali di accertamento della Polizia Municipale, che hanno attestano plurime violazioni delle prescrizioni e delle diffide.

    Il TAR ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione convalidato, valorizzando i verbali di accertamento delle violazioni; non ha però formulato una specifica interpretazione dei presupposti o dell’ambito del potere previsto dall’art. 9.

Massime di principio

  • La musica svolta come componente accessoria e complementare dell’attività principale di somministrazione non costituisce, per ciò solo, un autonomo pubblico trattenimento soggetto all’art. 68 TULPS.
  • L’adozione di una misura relativa alle emissioni acustiche può ritenersi adeguatamente istruita quando l’Amministrazione abbia esaminato la relazione tecnica del privato, ne abbia esplicitato l’insufficienza nel caso concreto e abbia fondato l’intervento anche su verbali attestanti reiterate violazioni di prescrizioni e diffide.
  • La sopravvenuta convalida o ratifica dell’atto impugnato può far venir meno l’interesse a ricorrere contro l’atto originario quando il ricorrente impugni in giudizio anche il successivo provvedimento di convalida.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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