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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3524/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della custodia cautelare in carcere per rapina (22/08/2020). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e alla mancata valutazione della memoria depositata. Contestazioni specifiche: la circostanza di essere stato in vacanza con gli autori materiali è generica e non dimostra partecipazione; la partecipazione a una cena precedente è indimostrata o irrilevante (alla cena erano in quattro mentre i rapinatori tre); i tabulati telefonici sono irrilevanti a causa di presunte sfasature temporali con i dati GPS dell'auto; gli spostamenti anteriori e posteriori alla rapina sarebbero troppo distanti nel tempo per essere rilevanti; non sarebbe dimostrato l'uso esclusivo dell'utenza telefonica in capo al Musella (utenza usata anche per prenotazioni da altri); infine l'assenza di riconoscimento da parte delle persone offese sarebbe incompatibile con le marcate caratteristiche fisiche del ricorrente (tatuaggi sul volto, altezza circa 192 cm).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del giudice del riesame circa la sussistenza della gravità indiziaria e la partecipazione del ricorrente a supporto della rapina. In particolare: i dati dei tabulati telefonici e del GPS dell'automobile risultano sostanzialmente sovrapponibili e coerenti con il percorso seguito dalle persone offese; le marginali difformità temporali non incidono sulla portata probatoria complessiva; gli spostamenti anteriori, concomitanti e successivi alla rapina sono stati considerati significativi e non vanno valutati isolatamente; l'assenza di riconoscimento non esclude un ruolo di supporto; la disponibilità dell'utenza telefonica è stata ritenuta dimostrata dal fatto che il ricorrente la deteneva prima e dopo la rapina, mentre l'uso occasionale da parte di terzi per prenotazioni non ne altera la valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (richiamato art. 616 c.p.p.) e gli adempimenti di cancelleria sono disposti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per gli adempimenti di cancelleria consequenziali alla decisione (istruttorie amministrative e trasmissione atti)

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può essere confermata da elementi convergenti (movimentazioni GPS, tabulati telefonici, tempi e luoghi) anche in presenza di piccole discrepanze temporali, purché la ricostruzione complessiva sia coerente.
  • Critiche "atomistiche" a singoli elementi di prova (es. sfasature orarie di poco rilievo) non sono sufficienti se il quadro probatorio complessivo appare logico e lineare.
  • L'assenza di riconoscimento del sospetto da parte delle persone offese non esclude che il soggetto abbia avuto un ruolo di supporto alla commissione del reato.
  • L'uso occasionale dell'utenza telefonica da parte di terzi non basta a escludere la disponibilità prevalente dell'utenza se i dati evidenziano accessi riconducibili al ricorrente prima e dopo l'evento.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso contro la conferma di una misura cautelare è necessario proporre un'alternativa probatoria credibile e coerente che spieghi i fatti in modo tale da far venir meno la gravità indiziaria; semplici contestazioni generiche o frammentarie raramente bastano.
  • In sede di cassazione sulle decisioni di riesame cautelare la verifica si concentra sulla correttezza della motivazione e sulla legge applicata; il riesame completo del merito probatorio richiede elementi idonei a dimostrare l'insussistenza degli indizi già valutati.

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