Regolamento (UE) 2024/636
Regolamento delegato (UE) 2024/636 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le modifiche adottate dalla NAFO nel settembre 2023 alle misure di conservazione e di esecuzione. Le principali novità riguardano la proroga fino al 31 dicembre 2026 del divieto di pesca di fondo in determinate zone chiuse, il rafforzamento e la precisazione dei compiti degli osservatori di bordo e l’aggiornamento dei modelli elettronici di rapporto e scambio dati. Vengono inoltre adeguati gli allegati tecnici con nuove coordinate delle aree di chiusura e con formati standardizzati per la trasmissione delle informazioni di controllo.
Modifica le misure NAFO di conservazione ed esecuzione recepite nel diritto dell’Unione, con proroga di chiusure per ecosistemi marini vulnerabili e aggiornamento degli obblighi e dei modelli di reporting degli osservatori a bordo.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi soggette al regolamento (UE) 2019/833 che operano nella zona di regolamentazione della NAFO, con particolare riguardo alla pesca di fondo nelle aree chiuse per la tutela degli ecosistemi marini vulnerabili e alle attività di osservazione, comunicazione e controllo della pesca. Incide inoltre sui modelli e formati di trasmissione elettronica previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/124 per gli operatori, gli osservatori, gli Stati membri di bandiera e i centri di coordinamento/controllo coinvolti nello scambio di informazioni NAFO. Non introduce un nuovo regime territoriale autonomo, ma aggiorna quello già vigente nel quadro NAFO; è direttamente applicabile negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Modifica delle misure NAFO di conservazione ed esecuzione
Il regolamento delegato (UE) 2024/636 aggiorna il quadro unionale di recepimento delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, già disciplinato dal regolamento (UE) 2019/833 e dal regolamento delegato (UE) 2020/124. Le modifiche sono motivate dalle decisioni adottate dalla NAFO nella riunione annuale del settembre 2023, che incidono sulle chiusure per la tutela degli ecosistemi marini vulnerabili e sul sistema di osservazione e reporting a bordo.
Ambito di applicazione
Le misure riguardano le navi che operano nella zona di regolamentazione NAFO e, più in particolare, la pesca di fondo nelle aree chiuse, nonché gli obblighi di osservazione, comunicazione e controllo previsti per le attività di pesca svolte in quel contesto. Il regolamento incide sia sulle norme sostanziali contenute nel regolamento (UE) 2019/833, sia sugli allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2020/124, che disciplinano i formati elettronici di scambio delle informazioni e i modelli standard dei rapporti dell’osservatore.
Divieto di pesca di fondo e tutela degli ecosistemi marini vulnerabili
L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/833 viene sostituito per prorogare fino al 31 dicembre 2026 il divieto di pesca di fondo nelle zone 1-14b indicate nella figura 5 delle CEM. Le aree sono definite attraverso il rinvio alle coordinate della tabella 7 dell’allegato del regolamento, lette nella sequenza numerica indicata e chiuse mediante ritorno alla coordinata iniziale. Contestualmente, il paragrafo 4 dell’articolo 18 è soppresso.
Obblighi rafforzati dell’osservatore di bordo
L’articolo 27 viene modificato in modo significativo per precisare i compiti dell’osservatore. Il comandante o la nave devono trasmettere senza indugio il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca; l’osservatore, a sua volta, deve compilare il rapporto standardizzato, inviare ogni giorno entro le ore 12:00 UTC il rapporto relativo al giorno precedente al CCP dello Stato membro di bandiera e segnalare immediatamente eventuali discrepanze rispetto al regolamento o interferenze, intimidazioni e ostacoli al suo operato.
L’osservatore deve inoltre:
- monitorare etichettatura dei prodotti, registro di produzione e piano di stivaggio;
- annotare interruzioni o interferenze del VMS;
- trasmettere elettronicamente le informazioni richieste alle autorità competenti e allo Stato di approdo il prima possibile dopo l’uscita dalla zona di regolamentazione e, comunque, non oltre l’arrivo in porto;
- rendersi disponibile agli ispettori in mare o in porto;
- tenere una documentazione dettagliata, incluse immagini e filmati, sulle circostanze di eventuali non conformità.
La raccolta di dati sugli squali di Groenlandia deve avvenire riducendo al minimo i danni agli esemplari campionati.
Cooperazione dovuta dall’armatore, dal comandante e dall’equipaggio
L’articolo 27, paragrafo 12, viene riformulato per rafforzare gli obblighi di collaborazione nei confronti dell’osservatore. In particolare, deve essergli garantito accesso alle catture tenute a bordo, ai rigetti e ai documenti di registrazione delle catture, quali giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio. È vietato ostacolare, intimidire, influenzare, corrompere o tentare di corrompere l’osservatore, nonché mettere a rischio la sua sicurezza.
Viene inoltre introdotto l’obbligo di assicurare all’osservatore, in ogni momento, un accesso libero e indipendente a Internet, salvo che disponga di un dispositivo di comunicazione satellitare bidirezionale pienamente funzionante.
Aggiornamento delle chiusure geografiche nell’allegato
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato per adeguare la rappresentazione cartografica delle zone chiuse alla pesca di fondo fino al 31 dicembre 2026 e per inserire nuove coordinate geografiche. Sono aggiunte le aree Nord di Flemish Cap, Nord-ovest di Flemish Cap, Est di Flemish Cap e Est di Flemish Cap, identificate dalle nuove voci 7a, 11a, 14a e 14b della tabella del punto 19.
Nuovo formato per lo scambio elettronico di informazioni
Il punto 31 dell’allegato è sostituito con un formato più dettagliato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca nell’Atlantico settentrionale. Il nuovo schema disciplina i campi e i codici relativi a registrazioni, messaggi, identificazione della nave, autorizzazioni, specie bersaglio, attività, catture, rigetti, pesci sotto taglia, trasferimenti tra navi, trasbordi, stato costiero, velocità, rotta, giorni di pesca e dati dell’osservatore.
Nuovo modello standard del rapporto dell’osservatore
Il punto 35 sostituisce integralmente il modello standard del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca. Il modello è articolato in più parti e richiede informazioni sulla nave, sulla bordata, sugli attrezzi da pesca, sulle operazioni di pesca, sulle catture e sullo sforzo di pesca, sulle osservazioni relative alla bordata, sui riepiloghi delle catture e su specifiche ulteriori sezioni dedicate agli squali di Groenlandia e alla frequenza di lunghezza. Il livello di dettaglio richiesto è elevato e mira a uniformare la raccolta dei dati e la verifica delle eventuali non conformità.
Rapporto giornaliero dell’osservatore
Il punto 36 è aggiornato per definire il formato del rapporto quotidiano che l’osservatore deve trasmettere. Il rapporto deve contenere, in forma strutturata e codificata, dati sul messaggio, sulla nave, sull’attrezzo, sulle specie bersaglio, sulla zona, sulle catture giornaliere, sui rigetti, sui pesci sotto taglia, sul giornale di bordo, sui rapporti di posizione, sulla potenziale non conformità, sul nome dell’osservatore e sugli estremi temporali della trasmissione. È inoltre soppresso il punto 46.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del divieto di pesca di fondo in alcune aree chiuse
L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/833 è sostituito e stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-14b indicate nella figura 5 delle CEM, definite mediante le coordinate della tabella 7 dell’allegato. Il precedente paragrafo 4 dell’articolo 18 è soppresso.
Nuovi obblighi e compiti dell’osservatore di bordo
L’articolo 27 è modificato per richiedere, tra l’altro, l’invio senza indugio del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca e per riformulare i compiti minimi dell’osservatore: compilazione del rapporto standardizzato, trasmissione giornaliera entro le 12:00 UTC del rapporto relativo al giorno precedente, segnalazione immediata di discrepanze o interferenze, monitoraggio di etichettatura/registro di produzione/piano di stivaggio, annotazione di interruzioni del VMS, trasmissione elettronica delle informazioni al CCP e allo Stato di approdo, collaborazione con gli ispettori e tenuta di una documentazione dettagliata, comprese immagini e filmati, sui casi di non conformità.
Obblighi del comandante e dell’armatore/noleggiatore verso l’osservatore
L’articolo 27, paragrafo 12, è aggiornato imponendo cooperazione e assistenza per consentire all’osservatore di svolgere i propri compiti, accesso alle catture a bordo, ai rigetti e ai documenti di registrazione; divieto di ostacolare, intimidire, influenzare o corrompere l’osservatore; obbligo di fornire in ogni momento accesso libero e indipendente a Internet, salvo che l’osservatore disponga di un dispositivo satellitare bidirezionale pienamente funzionante.
Aggiornamento delle aree chiuse e delle coordinate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato per aggiornare il riferimento alla figura 5 delle CEM sulle zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili e per inserire nuove coordinate relative alle aree Nord di Flemish Cap, Nord-ovest di Flemish Cap, Est di Flemish Cap e Est di Flemish Cap (voci 7a, 11a, 14a e 14b della tabella del punto 19).
Revisione del formato di scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca
La sezione C del punto 31 dell’allegato è sostituita con una tabella più dettagliata per il formato di scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca nell’Atlantico settentrionale. Sono definiti codici, contenuti e regole tecniche per registrazione, messaggi, nave, autorizzazioni, attività, catture, rigetti, pesci sotto taglia, trasferimenti, trasbordi, stato costiero, velocità, rotta, giorni di pesca e dati dell’osservatore.
Nuovo modello standard di rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca
Il punto 35 dell’allegato sostituisce integralmente il modello standard del rapporto dell’osservatore. Il nuovo modello è articolato in più parti: informazioni sulla nave e sulla bordata, informazioni sugli attrezzi, dati per operazione di pesca, osservazioni sulla bordata, riepiloghi dello sforzo di pesca e delle catture, dati specifici sugli squali di Groenlandia e modulo per la frequenza di lunghezza. È espressamente previsto che la raccolta di dati sugli squali di Groenlandia debba minimizzare i danni agli esemplari campionati.
Nuovo formato del rapporto giornaliero dell’osservatore
Il punto 36 è modificato nel titolo e nella tabella del rapporto previsto dall’allegato II.G delle CEM: il rapporto quotidiano dell’osservatore deve includere dati obbligatori su indirizzo, numero di sequenza, tipo di messaggio, indicativo di chiamata, attrezzo, specie bersaglio, dimensioni di maglia, zona, catture giornaliere, rigetti, pesci sotto taglia, giornale di bordo, rapporti di posizione, potenziale non conformità, nome dell’osservatore, data, ora e, ove necessario, testo libero. È inoltre soppresso il punto 46.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2757
- Regolamento · 13 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2766
- Regolamento · 13 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2767
- Regolamento · 13 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2769
- Regolamento · 13 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2773
- Regolamento · 13 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2791
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →