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Sentenza

Sentenza n. 14617/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per l'annullamento del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Prefetto della Provincia di Roma il 3.1.2025 e notificato il 25.5.2026 (all. 1), nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo;

Giustizia amministrativa202608031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per allontanamento ingiustificato e assenza dal centro per oltre 24 ore, notificato successivamente al ripristino dell'accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 3 gennaio 2025, adottato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 a seguito del suo ingiustificato allontanamento dal CAS e dell'assenza per più di 24 ore consecutive. Dopo l'adozione del decreto, il Centro di accoglienza ha tuttavia comunicato il ripristino delle misure e il ricorrente è stato nuovamente accolto l'8 gennaio 2025. Non risultavano inizialmente provvedimenti formali della Prefettura di ritiro della revoca e di riammissione al centro. La successiva notificazione del decreto nel maggio 2026 aveva quindi mantenuto attuale e concreto l'interesse del ricorrente all'impugnazione, poiché non era certa l'esistenza di un atto amministrativo favorevole idoneo a superare la revoca.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver informato le parti della possibilità di immediata definizione nel merito. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente è stata pienamente soddisfatta. La nota del 25 agosto 2026 del competente ufficio prefettizio ha chiarito definitivamente che la revoca era stata superata dal successivo ripristino dell'accoglienza, che il ricorrente era attualmente e legittimamente accolto presso il CAS e che il decreto notificato era privo di valore e incapace di produrre ulteriori effetti, essendo la notificazione dovuta a un errore della Questura. Il Collegio ha escluso il dedotto difetto originario di interesse ad agire, poiché la notificazione del decreto, in assenza di un espresso provvedimento favorevole, rendeva obiettivamente incerta la posizione del ricorrente e giustificava il ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e il suo esito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in sede cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.

  • art. 23 d.lgs. n. 142/2015

    Costituisce la base normativa del decreto di revoca delle misure di accoglienza adottato per l'allontanamento ingiustificato e l'assenza dal centro per oltre 24 ore consecutive.

  • art. 34 c.p.a.

    nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento lesivo mantiene concreto e attuale l'interesse all'impugnazione quando l'amministrazione non abbia adottato o reso conoscibile un formale atto successivo incompatibile con gli effetti del provvedimento, anche se nella prassi il beneficio oggetto di revoca sia stato nuovamente erogato.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione chiarisca definitivamente che l'atto impugnato è stato superato e non produce più effetti e che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
  • Il ritiro implicito di un provvedimento può essere riconosciuto quando la condotta amministrativa successiva, univoca e incompatibile con gli effetti dell'atto originario, dimostri il definitivo superamento di quest'ultimo; tuttavia, finché tale superamento non sia certo e conoscibile, non viene meno l'interesse del destinatario all'impugnazione.
  • La sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. può definire il giudizio nel merito in sede di esame della domanda cautelare quando siano integrati i presupposti normativi e le parti siano state previamente informate della possibile definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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