Ordinanza n. 50/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA di prot. n. AGEA.AGA.2024.0027868 del 17 aprile 2024, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, e relativi allegati; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto parte ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte e conseguente iscrizione nel Registro nazionale dei debiti
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 aprile 2024, unitamente agli atti connessi, presupposti e conseguenti, inclusi quelli eventualmente adottati per la sua iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva invece che, nonostante la risalenza della controversia, non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito; in caso positivo, deve aggiornare e documentare la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando la necessità di ulteriori attività istruttorie. Il giudice avverte che l'inerzia della ricorrente dopo l'ordinanza istruttoria potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata ottemperanza agli incombenti potrà inoltre essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata attivazione della parte ricorrente, anche dopo un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse, può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale della parte e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini della prova della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte ricorrente, inclusa l'inerzia successiva agli incombenti richiesti, può concorrere alla valutazione dell'interesse attuale alla decisione.
Massime di principio
- Quando, in una controversia amministrativa risalente, non emergano attività processuali recenti indicative della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre un'ordinanza istruttoria per imporre alla parte ricorrente di confermare motivatamente l'interesse, aggiornare la situazione sostanziale e processuale e documentare gli eventuali sviluppi sopravvenuti.
- La mancata ottemperanza agli incombenti fissati con un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse può essere valutata, sulla base del comportamento processuale della parte, quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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