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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'estinzione della pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, inflitta con sentenza del G.U.P. di Modena del 24/03/1997 (irrevocabile il 07/07/1997). L'ordinanza impugnata aveva rigettato la richiesta sostenendo che, prima del decorso del termine decennale previsto per l'estinzione, il condannato era stato nuovamente condannato per reati della stessa indole dalla sentenza della Corte d'assise di Bologna del 04/11/2007 (irrevocabile il 17/07/2008). Il ricorrente deduceva che, essendo i reati riconosciuti in continuazione con la sentenza del 04/11/2007, il termine decennale di prescrizione doveva decorrere dalla data di irrevocabilità di quest'ultima sentenza, e quindi essere già decorso al 17/07/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che l'intervenuta condanna del 2007 per reati della stessa indole esclude l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen. Ha inoltre precisato che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva incide sul trattamento sanzionatorio ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene, i cui termini si computano dalla data di irrevocabilità delle singole condanne. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

    La Corte ha applicato il comma settimo: l'intervenuta condanna per reati della stessa indole prima del decorso del termine prescrizionale impedisce l'estinzione della pena. Inoltre ha richiamato il principio che la continuazione riconosciuta in sede esecutiva non sposta la decorrenza della prescrizione delle singole pene, i cui termini vanno computati dalla data di irrevocabilità di ciascuna condanna (richiamo al quarto comma).

  • art. 173 cod. pen.

    Richiamata come parte della disciplina generale dell'estinzione della pena; regola collegata alla complessiva ratio degli artt. 150-184 del codice penale sulla prescrizione e l'estinzione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione; la Corte ha osservato che il riconoscimento della continuazione in esecuzione incide sul trattamento sanzionatorio ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nel testo come riferimento ai casi di recidiva; citato in relazione ai limiti soggettivi dell'estinzione della pena previsti dall'art. 172, settimo comma.

Massime di principio

  • L'estinzione della pena per decorso del termine non opera se, prima della scadenza del termine prescrizionale, il condannato riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (art. 172, comma 7).
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva incide sul trattamento sanzionatorio complessivo ma non modifica la decorrenza dei termini di prescrizione delle singole pene: ciascun termine decorre dall'irrevocabilità della corrispondente condanna.
  • Per valutare l'eventuale estinzione occorre calcolare le date di irrevocabilità delle singole sentenze e verificare se, entro il termine previsto, sia intervenuta altra condanna per reati della stessa indole: se sì, l'estinzione è esclusa.
  • In difesa, è utile documentare con precisione le date di irrevocabilità e contestare, se possibile, la 'stessa indole' dei reati o l'effettiva sussistenza di una condanna intervenuta prima del termine prescrizionale.
  • L'impugnazione in Cassazione è limitata alla violazione di norme di diritto e al vizio di motivazione: la strategia difensiva dovrebbe focalizzarsi su errori interpretativi della normativa sulla prescrizione o su valutazioni erronee delle date di irrevocabilità.

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