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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1117/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno (8/01/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale (28/05/2020) per i reati di cui agli artt. 110, 99 comma 4, 624-bis e 625 comma 1 n.2 c.p. Il primo motivo deduceva che il fatto dovesse ritenersi furto tentato e non consumato, poiché non vi sarebbe stato impossessamento effettivo dei beni (imputati non allontanatisi e vicinanza/controllo delle persone e poi dei Carabinieri). Il secondo motivo, articolato in favore del solo Moumid, contestava la motivazione circa l'applicazione della recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) e lamentava illogicità nella graduazione della pena che era stata fissata al minimo edittale nonostante la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse adeguatamente motivata: la consumazione del furto è stata riconosciuta perché gli imputati avevano acquisito la disponibilità materiale della refurtiva (occultata nelle tasche) pur trovandosi nascosti nell'abitazione, e il fatto non era avvenuto sotto costante controllo delle persone offese o delle forze dell'ordine; solo l'osservazione diretta e l'intervento immediato possono impedire la consumazione e far rimanere il reato allo stadio del tentativo. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che la valutazione sulla recidiva è autonoma rispetto alla determinazione della pena: il giudice, pur accertata la recidiva, può discretamente fissare la pena al minimo edittale valorizzando i parametri dell'art.133 c.p.; inoltre l'art.69 comma 4 c.p. impedisce un bilanciamento favorevole delle circostanze attenuanti con la recidiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riconosciuta la consumazione del furto in abitazione quando l'agente acquisisce la disponibilità materiale della cosa (es. occultamento della refurtiva in tasche/borse), anche se non si è allontanato; solo l'osservazione diretta e l'intervento immediato impediscono la consumazione e fanno rimanere il reato al tentativo.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, applicabile alla vicenda con più soggetti partecipi.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Riferito alla recidiva (applicata al solo Moumid); la Corte ne conferma l'accertamento ma ricorda che l'accertamento della recidiva è autonomo rispetto alla determinazione della pena.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Richiamato come riferito alle aggravanti connesse al furto (circostanze aggravanti indicate nella contestazione).

  • art. 133 cod. pen.

    Indicata quale criterio di valutazione per la determinazione della pena; i giudici di merito possono valorizzare discrezionalmente i parametri (modalità, intensità del dolo, condotta successiva) e fissare la pena al minimo nonostante la recidiva.

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    Richiama il divieto di compensare le circostanze attenuanti generiche con la recidiva per ottenere un trattamento più favorevole; impedisce un bilanciamento che annulli l'effetto della recidiva.

  • art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n.137, conv. in legge 18 dicembre 2020 n.176

    Norma procedurale sui termini per la richiesta di trattazione orale (venticinque giorni liberi prima dell'udienza); la richiesta di trattazione è stata respinta per tardività.

Massime di principio

  • Il furto è consumato quando l'agente acquisisce la disponibilità materiale della cosa: anche un possesso temporaneo ottenuto occultando beni in borse o tasche integra la consumazione.
  • Il reato resta al minimo del tentativo solo se la refurtiva è rimasta sotto continuo controllo del soggetto passivo o delle forze dell'ordine al momento dell'intervento (osservazione diretta e intervento immediato).
  • L'accertamento della recidiva è autonomo rispetto alla determinazione della pena: il giudice può riconoscere la recidiva e comunque fissare la pena al minimo edittale valorizzando elementi di fatto e i parametri dell'art.133 c.p.
  • L'art.69 comma 4 c.p. impedisce di neutralizzare la recidiva bilanciandola con le generiche attenuanti per ottenere un esito più favorevole all'imputato.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che ripropongono pedissequamente le stesse doglianze già decise dalla Corte d'appello quando quest'ultima abbia fornito motivazione adeguata.
  • Le istanze procedurali (es. richiesta di trattazione orale) devono rispettare termini perentori: la tardività comporta il rigetto.

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