Sentenza del 03/02/2021 n. 636 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Finanza locale - Tasi - Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto -Esenzione - Attività cui l'immobile è destinato non commerciale - Requisito soggettivo, e requisito oggettivo - Onere della prova - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ecclesiastico ha chiesto l'esenzione dalla TASI per immobili rientranti tra le attività esenti. La questione centrale era se l'immobile fosse destinato a un'attività non commerciale (esente) e se l'ente avesse i requisiti soggettivi per beneficiare dell'esenzione. Il giudice ha valutato chi dovesse dimostrare la sussistenza dei requisiti e quali elementi descrivono il carattere non commerciale dell'attività svolta nell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'ente ecclesiastico è gravato dell'onere di provare sia il requisito soggettivo sia il requisito oggettivo per poter beneficiare dell'esenzione. Requisito soggettivo: l'ente non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Requisito oggettivo: l'immobile deve essere adibito esclusivamente a attività di assistenza o ad altre attività equiparate. In assenza di prova di tali elementi, l'esenzione non può essere riconosciuta e l'ente impositore prevale. La pronuncia si allinea ai precedenti indicati (Cass. nn. 5485/2008; 14226/2015; 8870/2016).
Norme richiamate
d.l. n. 16/2014
La norma prevede la disciplina dell'esenzione; il giudice interpreta la norma nel senso che l'esenzione richiede la prova del possesso dei requisiti da parte del soggetto che la invoca.
d.lgs. 504/1992
La lettera i) individua le categorie di immobili esenti (attività ecclesiastiche/assistenza ecc.). L'interpretazione giurisprudenziale richiede la compresenza del requisito soggettivo (natura dell'ente) e di quello oggettivo (destinazione esclusiva dell'immobile).
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. nn. 5485/2008; 14226/2015; 8870/2016
I precedenti confermano che l'onere della prova grava sul soggetto che invoca l'esenzione e che l'accertamento richiede verifica della natura dell'ente e della concreta destinazione dell'immobile; la mancata prova comporta il rigetto della richiesta di esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione per enti ecclesiastici richiede doppia verifica: soggettiva (statuto/oggetto sociale che esclude l'attività commerciale come principale) e oggettiva (uso esclusivo dell'immobile per attività esenti).
- L'onere della prova grava sull'ente che reclama l'esenzione: deve produrre documenti probatori (atto costitutivo, statuto, bilanci, contabilità separata, contratti, elementi fattuali sull'attività svolta nell'immobile).
- Se l'immobile è utilizzato anche in parte per attività commerciali o remunerative, l'esenzione può essere esclusa o frazionata in base all'uso effettivo.
- Per contestare un diniego d'esenzione, l'ente deve documentare l'assenza di finalità commerciale (assenza di ricavi prevalenti da attività commerciale, modalità organizzative non imprenditoriali, mancanza di attività economica significativa).
- L'amministrazione impositrice può chiedere accertamenti e, in mancanza di prove convincenti da parte del contribuente, può considerare imponibile l'immobile.
- Prassi consigliata per gli enti: mantenere contabilità separata per attività commerciali e non commerciali, conservare documentazione sulle finalità istituzionali e sull'effettivo utilizzo degli immobili, e produrre certificazioni/statuti aggiornati in caso di richiesta d'esenzione.
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