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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30362/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un professionista aveva stipulato con una società un contratto di associazione in partecipazione relativo alla realizzazione di un complesso edilizio, in forza del quale egli, quale associato, avrebbe avuto diritto al 5% dei soli utili, senza partecipazione alle perdite, e si era impegnato a svolgere in favore della società attività di consulenza e assistenza legale necessarie al buon esito dell'affare. Poiché l'affare edilizio non era andato a buon fine per il mancato rilascio delle concessioni e autorizzazioni amministrative, il professionista aveva chiesto in via monitoria il pagamento di euro 71.650,00 a titolo di compensi professionali, sostenendo in cassazione che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la disciplina dell'associazione in partecipazione e, in particolare, quella sulla mancata restituzione dell'apporto; secondo il ricorrente, l'apporto consisteva nella rinuncia al credito per compensi pregressi e, con lo scioglimento del rapporto, tale rinuncia sarebbe venuta meno con conseguente riviviscenza del credito. La società resistente opponeva che il credito professionale era stato conferito come apporto nell'ambito del contratto e che, essendo il rapporto cessato per mutuo dissenso e non essendo stata proposta una domanda di responsabilità per il mancato buon esito dell'affare, nessun pagamento era più dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla cessazione del contratto di associazione in partecipazione per mutuo dissenso e sul fatto che il credito professionale era stato già rinunciato e conferito come apporto nel rapporto associativo. In assenza di una pattuizione sul destino di tale apporto al momento dello scioglimento e in assenza di una domanda di accertamento della responsabilità dell'associante per il mancato esito dell'affare, il credito non poteva "rivivere". La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il mutuo dissenso dà luogo a un nuovo contratto solutorio e liberatorio, con contenuto eguale e contrario rispetto al contratto originario, sicché le pretese devono fondarsi sul contratto estintivo e non su quello cessato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2553 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata alla fattispecie; la Corte osserva però che il motivo è irrilevante perché la decisione di merito si fondava sul mutuo dissenso e non sulla disciplina della restituzione dell'apporto in sé.

  • art. 2554 c.c.

    La Corte d'appello aveva qualificato il rapporto come cointeressenza impropria; la Cassazione rileva che le discussioni astratte sul diritto alla restituzione dell'apporto sono irrilevanti rispetto alla concreta ratio decidendi.

  • art. 1458 c.c.

    La Corte precisa che, a differenza della risoluzione, per lo scioglimento volontario del contratto non opera automaticamente un effetto retroattivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare questioni astratte o non decisive rispetto alla concreta motivazione della decisione.
  • Lo scioglimento per mutuo dissenso di un contratto non determina, di regola, la riviviscenza automatica di diritti o crediti che siano stati rinunciati o conferiti nell'ambito del rapporto estinto, salvo diversa pattuizione delle parti al momento dello scioglimento.
  • Il mutuo dissenso costituisce un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria; dopo lo scioglimento, le parti possono far valere solo pretese ed eccezioni fondate sul negozio estintivo e non sul contratto originario ormai cessato.
  • Quando una prestazione, originariamente dovuta a titolo professionale, sia stata trasformata in apporto contrattuale nell'ambito di un rapporto associativo, essa non può essere nuovamente pretesa come compenso se il rapporto si estingue e non sia stata pattuita la sua sorte né sia stata dedotta e accertata la responsabilità della controparte per il mancato risultato dell'affare.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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