Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 913/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva dei servizi di gestione e custodia del cimitero, servizi cimiteriali accessori e gestione delle lampade votive, nonché gli atti di gara e il diniego di annullamento in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’impresa controinteressata, chiedendo anche il risarcimento dei danni, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Dal testo della sentenza non risultano specificati analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma il Collegio afferma che le doglianze della ricorrente erano fondate. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contestando la mancata verifica dell’anomalia e la mancata esclusione dell’offerta della ricorrente principale, ritenuta caratterizzata dall’indicazione di un costo della manodopera inferiore ai minimi salariali risultanti dalle tabelle ministeriali.

La decisione

Nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 71 dell’11 febbraio 2026, la stazione appaltante ha riesaminato il provvedimento impugnato, lo ha annullato e ha disposto una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente principale. Poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della dichiarazione resa dalla stessa e del venir meno dell’utilità concreta della decisione. Le spese sono state poste, in solido, a carico dell’amministrazione e della controinteressata sulla base della soccombenza virtuale, ritenuta applicabile in ragione della fondatezza delle doglianze della ricorrente, desunta dal riesame e dall’annullamento dell’aggiudicazione da parte dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta

    Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio seguono la “soccombenza virtuale”

    In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata prevalente in relazione alle questioni controverse.

  • art. 121 e ss. c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate nella domanda della ricorrente relativamente alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro, ma il giudice non si è pronunciato nel merito su tali richieste per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, durante il giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che annulla quello impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, non la mera adozione di un atto sopravvenuto privo di piena utilità per il ricorrente.
  • Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto del riesame amministrativo e della nuova aggiudicazione, viene meno l’utilità concreta e attuale di una decisione sulla legittimità degli atti contestati dal controinteressato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia alla luce della condotta processuale e amministrativa successiva, tra cui l’annullamento dell’atto impugnato a seguito del riesame.
  • L’annullamento dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante a seguito dell’intervento cautelare del giudice può costituire elemento idoneo a evidenziare, ai fini delle spese, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.