Cassazione Penale, Sentenza n. 17993/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la revoca parziale del sequestro preventivo. Due principali censure: 1) rispetto al delitto indicato nel capo 53), si sosteneva che la revoca amministrativa della compensazione indebita aveva azzerato il presunto "profitto" tributario e quindi non sussisterebbe più la base per il sequestro per equivalente; 2) rispetto al delitto indicato nel capo 39), si deduceva che la retrocessione di crediti d'imposta (parte delle somme oggetto di sequestro) comporta la riduzione del profitto contestato e che il Tribunale del riesame aveva invece valutato anche cessioni successive al termine temporale fissato nell'imputazione (13/10/2021), violando il principio di correlazione/"petitum" cautelare e tenendo conto di eventi fuori dal perimetro della contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto inammissibile (per aspecificità) il primo motivo relativo al capo 53), perché il ricorso ha sostanzialmente riprodotto le argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Invece il secondo motivo relativo al capo 39) è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che, essendo l'imputazione cristallizzata fino al 13/10/2021, non possono essere tenute in considerazione condotte successive a quella data ai fini del mantenimento del sequestro; inoltre, dovendo il pubblico ministero indicare il profitto cautelare (qui il 40% del prezzo versato dai terzi), la retrocessione di crediti deve determinare la riduzione corrispondente dell'importo sequestrabile. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al capo 39) e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Rimini per un nuovo giudizio conformemente ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Richiamato come norma di riferimento per l'adozione di misure cautelari reali; utilizzato nel quadro della censura sulla legittimità del sequestro e della relativa motivazione.
art. 322-bis c.p.p.
Norma connessa alle misure cautelari reali e alla confisca per equivalente; invocata nel ricorso e valutata rispetto alla sussistenza del profitto del reato.
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma che definisce il "profitto" relativo all'illecito di indebita compensazione; il ricorrente sosteneva che la revoca amministrativa della compensazione avrebbe azzerato tale profitto, tesi non accolta in punto di ammissibilità del motivo.
art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata dall'istante riguardo al mantenimento di somme sequestrate in attesa del pagamento del debito tributario; la questione è stata discussa ma non risolta a favore del ricorrente per il primo motivo (inammissibile).
art. 648-ter c.p.
Norma relativa all'impiego di denaro, beni o utilità provenienti da delitto (reimpiego); il ricorrente eccepiva che la mera retrocessione del credito non costituiva reimpiego idoneo a generare profitto, principio che ha inciso nella decisione di ridurre il sequestro relativo al capo 39).
art. 322-ter c.p.
Norma sulla confisca per equivalente; richiamata dalla Corte nel valutare la permanenza del sequestro in funzione della futura confisca.
art. 325 c.p.p.
Richiama il limite soggettivo del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (ammissibilità solo per violazione di legge), principio usato dalla Corte per delimitare l'esame dei motivi.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sulla inammissibilità del ricorso per generica aspecificità dei motivi; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo che non si era confrontato specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La mera revoca amministrativa di una compensazione non evita automaticamente il sequestro per equivalente: la censura deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice per essere valutata in cassazione.
- Una volta che il procedimento è nella fase di giudizio e l'imputazione è cristallizzata, il giudice non può basare il mantenimento del sequestro su condotte successive al termine temporale dell'imputazione.
- Il giudice cautelare è vincolato dal "petitum" cautelare formulato dal pubblico ministero: non può sequestrare importi superiori a quelli indicati nella richiesta cautelare e deve tener conto delle riduzioni del profitto effettivamente documentate (es. retrocessione di crediti).
- Se parte del presunto profitto è restituita o retrocessa a terzi, l'ammontare sequestrabile deve essere ridotto proporzionalmente secondo i criteri indicati nell'atto di richiesta cautelare.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è essenziale che i motivi siano specifici e dirigano la critica contro le argomentazioni concrete del provvedimento impugnato; altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.
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