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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25768/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita di un camper, con versamento di una caparra confirmatoria di euro 1.000,00 e previsione del pagamento del residuo prezzo "per contanti al momento dell'immatricolazione". L'acquirente, ritenendo inadempiente la venditrice, ha chiesto e ottenuto in via monitoria il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, sostenendo che il bene non fosse stato consegnato perché la venditrice lo aveva poi alienato a terzi prima di completare l'immatricolazione. La società venditrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e poi appello, deducendo: insussistenza di prova dell'inadempimento a suo carico; illegittimità del ricorso al procedimento monitorio per ottenere il doppio della caparra, perché sarebbe stata necessaria una preventiva pronuncia costitutiva di risoluzione; inadempimento invece imputabile all'acquirente per mancato pagamento del saldo; erronea interpretazione della clausola sul pagamento "per contanti al momento dell'immatricolazione"; e mancanza di prova della tempestiva disponibilità dell'acquirente a pagare. In cassazione ha riproposto quattro motivi: violazione degli artt. 633 c.p.c. e 1385 c.c. sulla ammissibilità del monitorio; violazione dei criteri ermeneutici e della disciplina antiriciclaggio sulla clausola di pagamento in contanti; violazione dell'art. 1183 c.c. sul termine di pagamento; violazione degli artt. 1498 e 2697 c.c. sulla valutazione dell'offerta di pagamento e sull'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve comunque accertare la fondatezza nel merito della pretesa e che, nel caso di caparra confirmatoria collegata alla risoluzione del contratto, l'opponente non poteva limitarsi a contestare il monitorio; ha inoltre rilevato che, in base alle risultanze istruttorie, l'inadempimento del venditore era stato comunque provato, poiché il mezzo non era stato immatricolato in favore dell'acquirente e poi era stato venduto a terzi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la clausola "per contanti" è plausibilmente interpretabile come pagamento in denaro liquido e non con mezzi tracciabili. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare l'interpretazione della clausola contrattuale senza specifica denuncia dei canoni ermeneutici violati, osservando comunque che il pagamento era stato correttamente letto come dovuto al momento dell'immatricolazione e non come condizione sospensiva del trasferimento. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, perché l'offerta di pagamento con assegno bancario ha dimostrato la volontà dell'acquirente di adempiere, mentre la successiva vendita del bene a terzi integrava inadempimento del venditore all'obbligo implicito di non alienare ad altri il bene già venduto. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma ulteriore in favore del controricorrente e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; ultimo comma

    disciplina della definizione anticipata del giudizio e dell'opposizione alla proposta; se il giudizio viene definito in conformità alla proposta, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie indicate dalla norma richiamata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito della memoria illustrativa

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato per il principio di ultrattività del mandato difensivo

  • art. 633 c.p.c.

    la Corte afferma che l'eventuale erroneità dei presupposti monitori non esime il giudice dell'opposizione dall'accertare il merito della pretesa

  • art. 1385 c.c.

    in tema di caparra confirmatoria, il credito azionato in monitorio dipende dalla risoluzione del contratto e dalla verifica dell'inadempimento

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico dedotto, ma la Corte esclude la sua violazione nella lettura della clausola sul pagamento in contanti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico dedotto, ma la Corte esclude la sua violazione nella lettura sistematica del contratto

  • art. 49 d.lgs. n. 231/2007

    richiamato in relazione alla legittimità o meno della clausola di pagamento in contanti rispetto all'obbligo di utilizzo di mezzi tracciabili

  • art. 51 d.lgs. n. 231/2007

    richiamato in relazione alla disciplina dei mezzi di pagamento tracciabili e alla clausola contrattuale contestata

  • art. 1183 c.c.

    la clausola che prevede il pagamento "al momento dell'immatricolazione" è letta dal giudice di merito come indicazione del termine di adempimento, non come condizione dell'obbligazione di pagamento da parte del compratore

  • art. 1498 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina del pagamento del prezzo nella vendita, ma la Corte ritiene corretta la valutazione di merito sull'offerta di pagamento e sull'inadempimento del venditore

  • art. 2697 c.c.

    in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore deve allegare l'inadempimento e la controparte deve provare l'eventuale adempimento o il fatto estintivo dedotto

  • art. 96 c.p.c.

    in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta anticipata, la Corte applica la condanna aggiuntiva prevista per la soccombenza/abuso processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando si contesti la stessa ammissibilità del monitorio, il giudice deve comunque accertare la fondatezza nel merito della pretesa azionata, poiché l'opposizione ha natura di fase prosecuzione del procedimento unitario e non di impugnazione in senso tecnico.
  • Quando il credito azionato deriva da caparra confirmatoria collegata alla risoluzione del contratto, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a rilevare eventuali carenze formali del decreto ingiuntivo, ma deve esaminare l'intero rapporto sostanziale e verificare l'effettivo inadempimento dedotto.
  • In tema di riparto dell'onere della prova, chi agisce deducendo l'inadempimento altrui deve allegarne il fatto costitutivo; la controparte che opponga il proprio adempimento o un fatto estintivo deve darne prova.
  • La clausola contrattuale che prevede il pagamento "in contanti" va normalmente intesa come previsione di pagamento in denaro liquido e non come sinonimo di pagamento immediato con qualunque mezzo tracciabile.
  • Nella compravendita di un bene, la previsione del pagamento "al momento dell'immatricolazione" può essere interpretata come termine di adempimento collegato all'immatricolazione del bene in favore dell'acquirente, e non necessariamente come condizione che renda inesigibile l'obbligazione prima di quel momento.
  • La successiva vendita a terzi del bene già promesso/venduto al primo acquirente integra inadempimento dell'obbligo implicito del venditore di trasferire al primo compratore la piena ed esclusiva disponibilità del bene, legittimando la risoluzione del contratto e le conseguenze sulla caparra confirmatoria.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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