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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42926/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata aveva realizzato un manufatto a due piani di circa 110 mq senza permesso di costruire e senza autorizzazioni per opere in cemento armato e in zona sismica. Il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato "non doversi procedere" per estinzione dei reati a seguito di esito favorevole della messa alla prova, ma ha comunque disposto la confisca e la demolizione dell'immobile. Lemoli ha impugnato in cassazione sostenendo che, in assenza di una sentenza di condanna (data l'estinzione del reato per messa alla prova), mancavano i presupposti legali per l'applicazione della confisca e della demolizione disposte dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'ordine di demolizione e la confisca previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppongono una sentenza di condanna e non possono essere adottati quando il procedimento si estingue per esito favorevole della messa alla prova (che non comporta accertamento di responsabilità penale). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e all'ordine di demolizione, mantenendo invece la declaratoria di non doversi procedere per i reati estinti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31

    L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 è un provvedimento sanzionatorio giurisdizionale che può essere impartito dal giudice penale solo in presenza di una sentenza di condanna; non può essere applicato quando il procedimento si estingue per esito favorevole della messa alla prova.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44

    Citato nel ricorso come norma del Testo Unico dell'edilizia; nonostante la sua menzione, la Corte ha concentrato la valutazione sulla natura dell'ordine demolitorio di cui all'art. 31 e sulla incompatibilità con l'estinzione per messa alla prova.

  • codice penale, art. 168-bis

    Richiamato dal ricorrente tra le norme rilevanti per la disciplina della messa alla prova; la Corte ha comunque evidenziato che l'istituto della messa alla prova (come declinato nella giurisprudenza) non equivale a una condanna.

  • codice penale, art. 168-ter

    La Corte ha interpretato l'esito positivo della messa alla prova, richiamando l'art. 168-ter, come causa di estinzione che prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e quindi incompatibile con l'applicazione delle misure demolitorie disposte solo in caso di condanna.

  • codice di procedura penale, art. 464

    Richiamato nel motivo di ricorso; riguarda aspetti processuali invocati per censurare la statuizione impugnata, senza che la Corte lo abbia utilizzato come base per mantenere la demolizione.

  • codice di procedura penale, art. 620, lett. l)

    La Corte ha esercitato il potere previsto dall'art. 620 lett. l) per eliminare direttamente dalla sentenza impugnata la statuizione relativa alla confisca e alla demolizione senza rinviare il processo.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione e la confisca disposti dal giudice penale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppongono una sentenza di condanna: non possono essere adottati quando il procedimento si estingue per esito favorevole della messa alla prova.
  • La messa alla prova con esito positivo costituisce uno strumento di composizione pregiudiziale del conflitto penale che non comporta un accertamento di responsabilità penale e quindi non si può considerare equivalente a una condanna.
  • Nei casi di estinzione del reato per messa alla prova, l'autorità amministrativa resta comunque competente a irrogare sanzioni o provvedimenti (es. demolizione) di natura amministrativa: la competenza penale per tale ordine è esclusa in assenza di condanna.
  • Se la statuizione impugnata è manifestamente incompatibile con l'istituto applicato (es. ordine demolitorio dopo estinzione per messa alla prova), la Corte di Cassazione può annullare quella parte della sentenza senza rinvio avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620 cod. proc. pen.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere sempre fra le conseguenze penali (che richiedono condanna) e le conseguenze amministrative: la rimozione o demolizione dell'opera può restare possibile attraverso procedure amministrative anche quando quella penale è esclusa.

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