Corte di giustizia, Sentenza C-485/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018. — Verbraucherzentrale Berlin eV contro Unimatic Vertriebs GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 9 – Nozione di “locale commerciale” – Criteri – Contratto di vendita concluso presso lo stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale. — Causa C-485/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come qualificare, ai fini della direttiva 2011/83/UE, uno stand di vendita allestito in fiera. Ha ritenuto che la nozione di “locale commerciale” sia autonoma e vada interpretata in modo uniforme nell’Unione, con riferimento alla percezione del consumatore medio e alle circostanze concrete. Di conseguenza, uno stand fieristico può rientrare in tale nozione se appare come luogo in cui il professionista esercita abitualmente la propria attività, anche se solo per pochi giorni all’anno. La valutazione finale spetta al giudice nazionale.
Nozione di “locale commerciale” ai fini della direttiva 2011/83/UE: qualificazione dello stand di un professionista in fiera e incidenza sul diritto di recesso del consumatore.
La questione giuridica
Se uno stand di vendita in una fiera, utilizzato per pochi giorni all’anno da un professionista, costituisca un “locale commerciale” ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE; in particolare, se rilevi la modalità organizzativa dell’attività del professionista oppure la prevedibilità, per il consumatore, della conclusione del contratto nella fiera e, in quest’ultimo caso, se contino le modalità di presentazione della fiera al pubblico o l’aspetto concreto percepito al momento della manifestazione di volontà.
Principio di diritto
Uno stand in una fiera commerciale può costituire un “locale commerciale” ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE anche se il professionista vi opera solo per pochi giorni l’anno, purché, considerando tutte le circostanze di fatto e in particolare l’aspetto dello stand e le informazioni fornite nella fiera, un consumatore medio normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto possa ragionevolmente aspettarsi che il professionista vi svolga la propria attività e gli proponga di concludere un contratto. La verifica spetta al giudice nazionale; non è decisivo il solo modo in cui il professionista organizza la propria attività, né una valutazione astratta basata esclusivamente sulla prevedibilità soggettiva del consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 8, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 9, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 5, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 7, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 85/577/CEE
Nozione di “locale commerciale” e stand in fiera
La pronuncia interviene in sede di rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra un’associazione di consumatori e una società che vendeva beni in una fiera commerciale. La questione centrale riguarda la qualificazione, ai sensi della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, di uno stand fieristico ai fini dell’applicazione degli obblighi informativi e del diritto di recesso.
Fatti e procedimento principale
Unimatic Vertriebs GmbH commercializzava prodotti esclusivamente nell’ambito di fiere, in particolare della Grüne Woche di Berlino. Il 22 gennaio 2015 un consumatore ordinò presso lo stand della società un apparecchio del valore di 1.600 euro; la società non lo informò del diritto di recesso previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 2011/83/UE. L’associazione Verbraucherzentrale Berlin eV sostenne che si trattasse di una vendita conclusa fuori dei locali commerciali e chiese di vietare alla società di vendere senza informare i consumatori sul diritto di recesso. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la controversia giunse in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof, che sottopose alla Corte tre quesiti interpretativi.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 4, 5, 7, 21, 22 e 37 della direttiva 2011/83/UE;
- l’articolo 2, punti 8 e 9, della direttiva 2011/83/UE, che definiscono rispettivamente il “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” e i “locali commerciali”;
- gli articoli 5, 6, 7 e 9 della stessa direttiva, relativi agli obblighi informativi e al diritto di recesso;
- la direttiva 85/577/CEE, richiamata come precedente disciplina poi abrogata.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se uno stand in fiera fosse un locale commerciale immobile o mobile;
- se, in caso di locale mobile, il carattere “abituale” dell’attività dovesse valutarsi in base all’organizzazione del professionista oppure alla prevedibilità per il consumatore della conclusione del contratto in fiera;
- se, assumendo rilevante la prospettiva del consumatore, contassero le modalità di presentazione della fiera o le circostanze concrete percepite al momento della conclusione del contratto.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2011/83/UE distingue tra locali immobili adibiti alla vendita al dettaglio su base permanente e locali mobili adibiti alla vendita al dettaglio a carattere abituale. Poiché la direttiva non definisce le espressioni “su base permanente” e “a carattere abituale” né rinvia al diritto nazionale, tali nozioni devono essere interpretate come nozioni autonome del diritto dell’Unione.
Quanto alla finalità della disciplina, la Corte ricorda che la protezione rafforzata per i contratti fuori dei locali commerciali risponde al rischio di sorpresa o di pressione psicologica sul consumatore. Al contrario, quando il consumatore si reca spontaneamente in un luogo che appare normalmente adibito all’attività del professionista, non può invocare la stessa esigenza di protezione.
La Corte richiama anche la precedente giurisprudenza resa sotto la direttiva 85/577/CEE, in particolare la sentenza Travel Vac, ribadendo che rileva il carattere abituale del luogo di vendita e la sua presentazione al pubblico. In base al considerando 22 della direttiva 2011/83/UE, possono essere locali commerciali anche i chioschi di vendita in fiera, se soddisfano tale condizione, mentre non lo sono gli spazi pubblici utilizzati solo eccezionalmente.
Per gli stand fieristici, il criterio decisivo non è la durata della fiera in sé, ma l’aspetto concreto dello stand agli occhi del pubblico. Occorre verificare se, per un consumatore medio normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, lo stand si presenti come un luogo in cui il professionista esercita la propria attività in modo abituale e in cui è ragionevole aspettarsi una proposta contrattuale. La valutazione deve tener conto di tutte le circostanze di fatto, comprese le informazioni fornite nei locali della fiera.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che uno stand di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all’anno, è un “locale commerciale” se, alla luce dell’insieme delle circostanze di fatto e in particolare dell’aspetto dello stand e delle informazioni fornite nella fiera, un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto può ragionevolmente aspettarsi che il professionista vi svolga la propria attività e gli proponga di concludere un contratto. La verifica concreta di tali elementi spetta al giudice nazionale.
Principio affermato
La nozione di “locale commerciale” comprende anche uno stand in fiera, purché esso appaia al consumatore medio come un luogo di esercizio abituale dell’attività del professionista; in tal caso il contratto non è qualificabile, solo per il fatto di essere concluso in fiera, come contratto fuori dei locali commerciali ai fini del diritto di recesso.
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