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Sentenza

Sentenza del 07/05/2015 n. 1892 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Avviso accertamento - Messo notificatore - Pubblico ufficiale - Rileva - Firme avviso ricevimento - Soggetto contribuente - Disconoscimento firma relata - Querela falso - Omessa proposizione Tribunale - Ruolo esecutivo - Vizi propri - Omessa contestazione - Ricorso introduttivo - Oggettiva inammissibilità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato il ruolo sostenendo di non aver ricevuto gli originari avvisi di accertamento e ha disconosciuto come proprie le firme apposte sui relativi avvisi di ricevimento. Non ha tuttavia contestato specifici vizi propri del ruolo o della cartella e non ha proposto querela di falso davanti al Tribunale ordinario, nonostante le notifiche risultassero documentate da atti del messo notificatore, qualificato come pubblico ufficiale.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato oggettivamente inammissibile. Il semplice disconoscimento delle firme sugli avvisi di ricevimento non era sufficiente a superare l'efficacia probatoria degli atti formati dal pubblico ufficiale; a tal fine sarebbe stata necessaria la proposizione di una querela di falso. Inoltre, l'impugnazione del ruolo non poteva fondarsi soltanto sull'impossibilità di contestare l'avviso di accertamento per asserita mancata ricezione, in assenza di deduzione di vizi propri del ruolo o della cartella.

Norme richiamate

  • Disciplina della querela di falso

    Quando si intende contestare la veridicità di un'attestazione contenuta in un atto pubblico formato da un pubblico ufficiale, il semplice disconoscimento non è sufficiente: occorre proporre querela di falso davanti al Tribunale ordinario.

  • Disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento

    L'impugnazione del ruolo o della cartella deve riguardare vizi propri di tali atti, salvo le ipotesi in cui il contribuente deduca di non aver ricevuto l'atto presupposto nei casi consentiti. Non è sufficiente limitarsi a negare genericamente la ricezione quando la notifica risulta provata dagli avvisi di ricevimento.

Massime di principio

  • Gli atti di notificazione formati o attestati da un pubblico ufficiale hanno una particolare efficacia probatoria; contestarne il contenuto richiede, nei casi pertinenti, una querela di falso e non un mero disconoscimento della firma.
  • Nel ricorso contro una cartella o un ruolo è necessario individuare concretamente i vizi propri dell'atto impugnato, come errori di calcolo, difetti di motivazione, incompetenza o irregolarità formali.
  • Se la contestazione riguarda la mancata notifica dell'avviso presupposto, il contribuente deve fornire una contestazione specifica e coerente con la documentazione prodotta dall'amministrazione.
  • La mancata proposizione della querela di falso può impedire di mettere in discussione l'attestazione del messo notificatore e può condurre all'inammissibilità del ricorso fondato esclusivamente su tale contestazione.

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