Cassazione Penale, Sentenza n. 2111/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di confisca di denaro (1.070,00 euro) e di uno smartphone disposta dal Tribunale in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva erronea applicazione delle norme e carenza/mancata motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato: solo 90,00 euro sarebbero riferibili alla cessione contestata, mentre i restanti 980,00 costituirebbero presumibile ricavo di altre cessioni non accertate e quindi non confiscabili. Quanto al telefono, si contestava l'assenza di prova di una natura strumentale, specifica e strutturale rispetto al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto insufficiente la motivazione e l'erronea qualificazione giuridica della somma come "prezzo/provento" del reato: non risultava provato il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione) tra i 980,00 euro e il reato commesso. Analogamente, ha ritenuto inesistente prova di una strumentalità specifica e strutturale del telefono cellulare rispetto al reato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di 980,00 euro e del telefono, disponendone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. La parte della confisca riconducibile ai restanti 90,00 euro è stata implicitamente confermata o non toccata dall'annullamento (ossia solo la quota contestata come non provata è stata restituita).
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5
Norma che incrimina il traffico di stupefacenti; nel caso di specie è il titolo di reato per cui è intervenuta la condanna in patteggiamento. La Corte utilizza tale riferimento per inquadrare l'illiceità ma rileva che la confisca patrimoniale richiede specifico nesso con quel reato.
Codice penale, art. 240
Prevede la confisca e indica le categorie di beni confiscabili (strumento, prodotto, profitto, prezzo). La Corte richiama l'esigenza di provare il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione) perché la confisca sia legittima, anche in caso di patteggiamento.
Codice di procedura penale, art. 444
Disciplina il giudizio abbreviato/patteggiamento con accettazione della pena concordata; la sentenza impugnata era stata pronunciata ex art. 444 c.p.p., ma la Corte ricorda che la possibilità di concordare pena non esenta il giudice dall'adeguata motivazione sui provvedimenti ablativi.
Codice di procedura penale, art. 445 comma 1
Prevede che l'applicazione delle misure ablative sia salva anche in caso di patteggiamento; la Corte sottolinea che ciò non elimina l'onere motivazionale circa il nesso con il reato.
Sez. U, 03/07/1996, n. 9149 (Chabni)
Giurisprudenza richiamata per la nozione di "prezzo del reato": il prezzo è il compenso che induce un altro soggetto a commettere il reato e riguarda i motivi; perciò non può essere invocato quando le somme erano solo finalizzate a future acquisizioni e non concretamente impiegate per il reato contestato.
Codice di procedura penale, art. 626
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale in sede per gli atti conseguenti all'annullamento; citata nella parte finale della decisione.
Massime di principio
- La confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede la prova del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato: il bene deve essere strumento del reato o derivare dal reato (prodotto/profitto/prezzo). Non è sufficiente una mera presunzione o una relazione occasionale.
- Nel caso del denaro, non basta che le somme siano in possesso dell'imputato o che esistano indizi. Occorre motivazione adeguata che colleghi concretamente la somma al reato specificamente contestato (es. ricavo accertato di quella cessione o evidenze che provano l'impiego per l'illecito).
- Il concetto di "prezzo del reato" va interpretato restrittivamente: rappresenta il compenso effettivamente corrisposto per indurre o pagare l'esecuzione del reato e non si applica a semplici somme destinate a un futuro acquisto non ancora concretizzato.
- Per i beni strumentali (es. telefoni), la confisca richiede che il bene abbia una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto all'illecito: l'uso occasionale o generico non è sufficiente.
- Anche in caso di patteggiamento il giudice deve fornire motivazione adeguata quando dispone misure ablative: il patteggiamento non elimina l'onere di verificare e motivare il nesso di pertinenzialità.
- In fase cautelare e di sequestro, se non viene provato il collegamento tra bene e reato, è prevedibile l'annullamento della confisca e la restituzione dei beni all'avente diritto.
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