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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2111/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia di confisca di denaro (1.070,00 euro) e di uno smartphone disposta dal Tribunale in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva erronea applicazione delle norme e carenza/mancata motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato: solo 90,00 euro sarebbero riferibili alla cessione contestata, mentre i restanti 980,00 costituirebbero presumibile ricavo di altre cessioni non accertate e quindi non confiscabili. Quanto al telefono, si contestava l'assenza di prova di una natura strumentale, specifica e strutturale rispetto al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto insufficiente la motivazione e l'erronea qualificazione giuridica della somma come "prezzo/provento" del reato: non risultava provato il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione) tra i 980,00 euro e il reato commesso. Analogamente, ha ritenuto inesistente prova di una strumentalità specifica e strutturale del telefono cellulare rispetto al reato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di 980,00 euro e del telefono, disponendone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. La parte della confisca riconducibile ai restanti 90,00 euro è stata implicitamente confermata o non toccata dall'annullamento (ossia solo la quota contestata come non provata è stata restituita).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5

    Norma che incrimina il traffico di stupefacenti; nel caso di specie è il titolo di reato per cui è intervenuta la condanna in patteggiamento. La Corte utilizza tale riferimento per inquadrare l'illiceità ma rileva che la confisca patrimoniale richiede specifico nesso con quel reato.

  • Codice penale, art. 240

    Prevede la confisca e indica le categorie di beni confiscabili (strumento, prodotto, profitto, prezzo). La Corte richiama l'esigenza di provare il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione) perché la confisca sia legittima, anche in caso di patteggiamento.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Disciplina il giudizio abbreviato/patteggiamento con accettazione della pena concordata; la sentenza impugnata era stata pronunciata ex art. 444 c.p.p., ma la Corte ricorda che la possibilità di concordare pena non esenta il giudice dall'adeguata motivazione sui provvedimenti ablativi.

  • Codice di procedura penale, art. 445 comma 1

    Prevede che l'applicazione delle misure ablative sia salva anche in caso di patteggiamento; la Corte sottolinea che ciò non elimina l'onere motivazionale circa il nesso con il reato.

  • Sez. U, 03/07/1996, n. 9149 (Chabni)

    Giurisprudenza richiamata per la nozione di "prezzo del reato": il prezzo è il compenso che induce un altro soggetto a commettere il reato e riguarda i motivi; perciò non può essere invocato quando le somme erano solo finalizzate a future acquisizioni e non concretamente impiegate per il reato contestato.

  • Codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per l'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale in sede per gli atti conseguenti all'annullamento; citata nella parte finale della decisione.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede la prova del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato: il bene deve essere strumento del reato o derivare dal reato (prodotto/profitto/prezzo). Non è sufficiente una mera presunzione o una relazione occasionale.
  • Nel caso del denaro, non basta che le somme siano in possesso dell'imputato o che esistano indizi. Occorre motivazione adeguata che colleghi concretamente la somma al reato specificamente contestato (es. ricavo accertato di quella cessione o evidenze che provano l'impiego per l'illecito).
  • Il concetto di "prezzo del reato" va interpretato restrittivamente: rappresenta il compenso effettivamente corrisposto per indurre o pagare l'esecuzione del reato e non si applica a semplici somme destinate a un futuro acquisto non ancora concretizzato.
  • Per i beni strumentali (es. telefoni), la confisca richiede che il bene abbia una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto all'illecito: l'uso occasionale o generico non è sufficiente.
  • Anche in caso di patteggiamento il giudice deve fornire motivazione adeguata quando dispone misure ablative: il patteggiamento non elimina l'onere di verificare e motivare il nesso di pertinenzialità.
  • In fase cautelare e di sequestro, se non viene provato il collegamento tra bene e reato, è prevedibile l'annullamento della confisca e la restituzione dei beni all'avente diritto.

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