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Sentenza

Sentenza del 26/03/2018 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Le risultanze probatorie del giudizio penale costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava l'avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2006, sostenendo anzitutto che la responsabilità dell'ex liquidatore non potesse essere considerata illimitata e solidale, ma dovesse essere contenuta nei limiti dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza nella graduazione dei crediti al momento della liquidazione, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c. Contestava inoltre il disconoscimento di costi per oltre 118.000 euro, ritenuti dall'Ufficio riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, rilevando che le prestazioni fatturate risultavano invece almeno in parte effettivamente eseguite. Invocava anche l'assoluzione ottenuta nel procedimento penale, nel quale le società considerate cartiere erano state ritenute potenzialmente operative e le operazioni non erano state considerate inesistenti sulla base dei soli elementi presuntivi.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello, ritenendo non dimostrato che la trasformazione e la cessione della società fossero state effettuate in un breve periodo e con finalità elusive, poiché tra l'inizio delle verifiche e la cessione erano trascorsi circa cinque anni e, nel frattempo, la società aveva continuato a operare senza specifici addebiti fiscali. Il Collegio ha inoltre attribuito rilievo alle risultanze del processo penale, precisando che esse non fanno automaticamente stato nel giudizio tributario, ma costituiscono elementi probatori liberamente valutabili dal giudice tributario. L'istruttoria penale, più ampia di quella tributaria, aveva evidenziato che le società ritenute cartiere potevano essere almeno in parte operative e che le prestazioni non risultavano inesistenti. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente e l'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "nei limiti dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti"

    La responsabilità di amministratori e liquidatori per i debiti tributari della società non è automaticamente illimitata, ma deve essere valutata in relazione alle somme che avrebbero potuto essere destinate al pagamento dei crediti fiscali nella liquidazione.

  • Art. 2495 del codice civile

    La norma è richiamata insieme all'art. 36 del D.P.R. 602/1973 per sostenere che la responsabilità dell'ex liquidatore deve essere verificata secondo i limiti e le condizioni previste dalla disciplina della liquidazione e dell'estinzione della società.

  • Art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

    La disposizione è stata invocata dall'Ufficio per il disconoscimento dei costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. La Commissione ha però escluso che l'inesistenza delle operazioni fosse adeguatamente dimostrata, ritenendo insufficienti gli elementi prevalentemente presuntivi e valorizzando la prova delle prestazioni effettivamente eseguite.

  • Art. 14, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il certificato rilasciato dall'Ufficio, dal quale non risultavano debiti tributari né accertamenti in corso nei confronti della società, è stato utilizzato come elemento contrario alla tesi secondo cui la cessione della società fosse stata predisposta in un breve periodo per sottrarsi alle pretese erariali.

Massime di principio

  • Le prove raccolte in un processo penale non vincolano automaticamente il giudice tributario, ma non possono essere ignorate: devono essere acquisite e valutate secondo il libero convincimento, soprattutto quando derivano da un'istruttoria più ampia e approfondita.
  • L'assoluzione penale non determina di per sé l'annullamento dell'accertamento tributario, ma può avere un significativo valore probatorio quando esclude in concreto l'inesistenza delle operazioni o evidenzia l'inadeguatezza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione.
  • Per contestare costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti sull'assenza della prestazione o sulla sua fittizietà; la mera qualificazione delle società emittenti come cartiere non è necessariamente sufficiente.
  • La presenza di irregolarità nella gestione delle società o nell'impiego della manodopera non dimostra automaticamente che le prestazioni fatturate siano inesistenti.
  • La responsabilità tributaria dell'ex liquidatore deve essere provata dall'Amministrazione e non può essere affermata in modo automatico o illimitato; occorre verificare le somme disponibili, la graduazione dei crediti e il rapporto tra condotta del liquidatore e mancato pagamento delle imposte.
  • La contestazione di una cessione societaria come operazione elusiva richiede elementi specifici sulla sua finalità fraudolenta e sulla sua prossimità temporale agli accertamenti; la mera successione societaria non è sufficiente, soprattutto se l'attività è proseguita per anni senza contestazioni fiscali.

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