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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14101/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda nasce da un'opposizione a precetto proposta dalla debitrice davanti a un tribunale diverso da quello dell'esecuzione, mentre la banca creditrice, dopo aver avviato l'esecuzione immobiliare, aveva proseguito la procedura innanzi al Tribunale di Firenze senza dar conto dell'opposizione pendente. Successivamente il giudice dell'opposizione aveva declinato la competenza in favore di altro tribunale, e la debitrice aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare la propria incompetenza o, comunque, di cancellare la procedura dal ruolo, sostenendo che vi fosse una sorta di litispendenza tra i giudizi e che fosse competente il tribunale investito dell'opposizione a precetto. Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto tali richieste, la debitrice ha proposto regolamento di competenza, deducendo che il provvedimento avesse in realtà deciso una questione di competenza territoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, pur contenendo un riferimento incidentale alla competenza, fosse in realtà espressione dei poteri di gestione del processo esecutivo e attinente al regolare svolgimento dell'esecuzione forzata. Per tali provvedimenti il rimedio esperibile non è il regolamento di competenza, ma l'opposizione agli atti esecutivi. Le spese sono state rinviate alla fase di merito; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • I provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'esercizio dei poteri di direzione e gestione del processo esecutivo non sono impugnabili con regolamento di competenza, anche se contengono un riferimento alla competenza del giudice.
  • Quando la contestazione riguarda il quomodo dell'esecuzione forzata e non la potestas iudicandi, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi, non il regolamento di competenza.
  • Il riferimento incidentale alla competenza contenuto in un'ordinanza del giudice dell'esecuzione non muta la natura del provvedimento, se la sua sostanza concerne la regolare prosecuzione della procedura esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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