Cassazione Civile, Ordinanza n. 14101/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da un'opposizione a precetto proposta dalla debitrice davanti a un tribunale diverso da quello dell'esecuzione, mentre la banca creditrice, dopo aver avviato l'esecuzione immobiliare, aveva proseguito la procedura innanzi al Tribunale di Firenze senza dar conto dell'opposizione pendente. Successivamente il giudice dell'opposizione aveva declinato la competenza in favore di altro tribunale, e la debitrice aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare la propria incompetenza o, comunque, di cancellare la procedura dal ruolo, sostenendo che vi fosse una sorta di litispendenza tra i giudizi e che fosse competente il tribunale investito dell'opposizione a precetto. Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto tali richieste, la debitrice ha proposto regolamento di competenza, deducendo che il provvedimento avesse in realtà deciso una questione di competenza territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, pur contenendo un riferimento incidentale alla competenza, fosse in realtà espressione dei poteri di gestione del processo esecutivo e attinente al regolare svolgimento dell'esecuzione forzata. Per tali provvedimenti il rimedio esperibile non è il regolamento di competenza, ma l'opposizione agli atti esecutivi. Le spese sono state rinviate alla fase di merito; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'esercizio dei poteri di direzione e gestione del processo esecutivo non sono impugnabili con regolamento di competenza, anche se contengono un riferimento alla competenza del giudice.
- Quando la contestazione riguarda il quomodo dell'esecuzione forzata e non la potestas iudicandi, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi, non il regolamento di competenza.
- Il riferimento incidentale alla competenza contenuto in un'ordinanza del giudice dell'esecuzione non muta la natura del provvedimento, se la sua sostanza concerne la regolare prosecuzione della procedura esecutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14038/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14044/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →