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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 2003, fondato sugli studi di settore. Ha contestato, in particolare, l’asserita genericità dell’appello della società e il fatto che la CTR avesse esaminato per la prima volta in appello la censura relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 12 dello Statuto del contribuente. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale limitato alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo dell’Agenzia, affermando che l’appello della società era sufficientemente specifico perché individuava le statuizioni contestate e le ragioni della doglianza. Ha invece accolto il secondo motivo: la censura sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, non proposta nel ricorso introduttivo, costituiva un’eccezione relativa a un vizio di legittimità dell’atto impositivo e non una mera difesa rilevabile d’ufficio. Pertanto, non poteva essere introdotta per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR Abruzzo, che dovrà esaminare i motivi ritualmente dedotti e rideterminare anche le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    L’appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.

    Il requisito di specificità va valutato in concreto: è sufficiente che l’atto consenta di individuare le statuizioni impugnate e le critiche rivolte alla decisione, senza formalismi eccessivi.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    L’appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.

    La specificità dell’appello riguarda l’idoneità sostanziale a portare la controversia davanti al giudice di secondo grado e a consentire alla controparte una piena difesa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove ed eccezioni nuove, non rilevabili d’ufficio.

    Nel processo tributario è vietato introdurre in appello nuovi vizi di invalidità dell’atto impositivo non dedotti nel ricorso introduttivo. Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, mentre restano proponibili le mere difese e le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    Disciplina le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, incluso il contraddittorio nella fase procedimentale prevista dalla norma.

    La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, quando richiesto, costituisce un vizio di legittimità del procedimento e dell’atto impositivo, ma non una nullità radicale rilevabile automaticamente d’ufficio.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    Prevede i casi di nullità del provvedimento amministrativo, tra cui la mancanza degli elementi essenziali e il difetto assoluto di attribuzione.

    La violazione delle regole sul contraddittorio preventivo non determina, di regola, nullità radicale o inesistenza dell’atto, poiché integra un cattivo esercizio di un potere esistente e rientra nell’annullabilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Individua gli atti tributari autonomamente impugnabili.

    Il processo tributario ha natura impugnatoria: l’oggetto del giudizio è delimitato dall’atto impugnato e dai motivi specificamente dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ogni vizio di legittimità dell’avviso di accertamento deve essere dedotto tempestivamente nel ricorso di primo grado; non è normalmente possibile introdurlo per la prima volta in appello.
  • La qualificazione legislativa di un vizio come "nullità" non implica automaticamente che il giudice possa rilevarlo d’ufficio: occorre distinguere la nullità radicale dall’annullabilità dell’atto.
  • La violazione delle regole procedimentali, come l’omesso contraddittorio preventivo, costituisce generalmente un vizio di annullabilità e deve essere specificamente contestata dal contribuente.
  • Le mere difese e le contestazioni dei presupposti sostanziali della pretesa possono essere valutate anche in appello, mentre i nuovi vizi dell’atto impositivo sono soggetti al divieto dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Un appello è sufficientemente specifico quando consente di comprendere quali punti della sentenza vengono contestati e quali argomenti alternativi vengono proposti, anche senza formule sacramentali o citazioni normative puntuali.

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