Cassazione Penale, Sentenza n. 3810/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la semilibertà e ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), richiedendo un rinvio per integrare l'istruttoria su nuovi elementi (nuovo domicilio e lavoro), contestando errori nel certificato dei carichi pendenti (una imputazione per traffico di stupefacenti che sarebbe stata assolta) e sostenendo che la sua presenza irregolare in Italia non dovrebbe di per sé impedire le misure alternative, dato che è in corso la pratica di regolarizzazione e che esisterebbe una rete familiare disponibile ad assisterlo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontarsi adeguatamente con la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valutato la pericolosità sociale del ricorrente alla luce delle numerose condanne (anche recenti), dei procedimenti pendenti, della presenza irregolare sul territorio, della mancanza di residenza stabile e di lavoro documentato, nonché delle informazioni negative della polizia giudiziaria. È stato richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità non può riformulare una diversa valutazione di fatto ma solo verificare l'adeguatezza dell'iter argomentativo del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La sospensione dell'esecuzione era stata disposta ai sensi di questa norma (richiamata in relazione alla condanna eseguita); la Corte non entra nel merito della sospensione ma la riferisce come dato di fatto procedurale.
art. 50, comma 1, Ordinamento penitenziario
La semilibertà è preclusa quando la pena residua eccede i limiti previsti dall'art. 50, comma 1; il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non inseribile nei limiti previsti per la semilibertà.
art. 47-ter, Ordinamento penitenziario
Norma invocata dal ricorrente (richiama criteri e procedure per le misure alternative); la Corte osserva che il ricorso non ha confutato in modo specifico la motivazione del giudice di merito fondata su elementi di fatto rilevanti ai fini di tale disciplina.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Previsione delle censure consentite in appello/cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non abbiano affrontato la ratio decidendi del giudice di merito.
art. 133, cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare la pericolosità sociale (gravità del reato, capacità a delinquere); la Corte conferma che il giudizio di pericolosità deve fondarsi sui parametri di cui a questa norma.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riferimento al reato di cessione o detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso nel 2021, considerato dal Tribunale come elemento significativo della pericolosità recente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla disciplina del pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure alternative alla detenzione il giudice valuta la pericolosità sociale sulla base di parametri oggettivi (gravità e ripetitività dei reati, capacità a delinquere, presenza di condotte recenti), in conformità all'art. 133 c.p.
- La mera irregolarità della presenza sul territorio (mancanza di titolo di soggiorno) non è di per sé motivo assoluto di esclusione dalle misure alternative, ma può giustificare una prognosi negativa quando comporti l'impossibilità di procurarsi mezzi leciti di sussistenza e sia collegata a condotte pregresse di reato per procurarsi il sostentamento.
- La mancanza di residenza stabile, di un lavoro documentato e di una rete familiare solida sono elementi rilevanti e possono ostare all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare se rendono improbabile un percorso di risocializzazione e il controllo del rischio di recidiva.
- Errori formali nei certificati (es. carichi pendenti inesatti) devono essere specificamente comprovati e contestati con elementi documentali: l'assenza di tale prova riduce l'efficacia della censura in sede di impugnazione.
- In sede di legittimità la Corte verifica l'adeguatezza e la logicità dell'iter motivazionale del giudice di merito, senza poter riformulare una diversa valutazione di merito sui fatti; le censure devono quindi confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi.
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