Sentenza del 30/05/2017 n. 3119 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Plusvalenza da cessione terreno edificabile - Destinazione agricola - Calcolo del bene ex art. 7 l. 448/01 - Deroga al sistema ordinario - Apposita perizia giurata - Decadenza dal beneficio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva scelto il regime agevolato di rideterminazione del valore del terreno previsto dall'art. 7 della legge n. 448/2001, predisponendo una perizia giurata e versando l'imposta sostitutiva. Successivamente aveva venduto il bene a un prezzo inferiore rispetto al valore periziato. L'Amministrazione finanziaria pretendeva di accertare la plusvalenza secondo i criteri ordinari, sostenendo, implicitamente, che la vendita a un prezzo inferiore comportasse la decadenza dal beneficio o rendesse vincolante il valore risultante dalla perizia.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. La rideterminazione del valore mediante perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva non vincolano il contribuente nella successiva alienazione del terreno e non gli impediscono di venderlo a un prezzo inferiore rispetto a quello periziato. Non sussiste quindi la decadenza dal beneficio e l'Amministrazione non può determinare la plusvalenza applicando i criteri ordinari soltanto perché il prezzo di vendita è inferiore al valore rideterminato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 448/2001
La norma consente di rideterminare il valore dei terreni edificabili e agricoli sulla base di una perizia giurata, con pagamento dell'imposta sostitutiva, in deroga al sistema ordinario di calcolo della plusvalenza. Il valore rideterminato costituisce il riferimento fiscale agevolato, ma non impone al contribuente di vendere il bene a un prezzo almeno pari a quello periziato.
Massime di principio
- La perizia giurata e il versamento dell'imposta sostitutiva perfezionano l'opzione per la rideterminazione del valore, ma non costituiscono un obbligo a vendere il bene al valore periziato.
- La vendita del terreno a un prezzo inferiore al valore rideterminato non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime agevolato né applicare il calcolo ordinario della plusvalenza esclusivamente perché il prezzo di vendita è inferiore a quello risultante dalla perizia.
- In una situazione analoga, occorre verificare l'esistenza della perizia giurata, il rispetto dei termini e il pagamento dell'imposta sostitutiva; se tali condizioni risultano soddisfatte, il contribuente può normalmente alienare il bene a un prezzo liberamente determinato.
- La differenza tra valore periziato e prezzo effettivo di vendita può avere rilevanza probatoria o richiedere spiegazioni concrete, ma non determina di per sé la perdita dell'agevolazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13561 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13559 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13560 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13575 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13577 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13579 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →