Ordinanza n. 59/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della scia e ordine sospensione lavori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: SCIA relativa a lavori edilizi e ordine di sospensione dei lavori
Esito
La controversia
Quattro persone fisiche hanno proposto ricorso contro la SCIA e contro l’ordine di sospensione dei lavori relativo all’intervento edilizio. Dal testo dell’ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti, né sono precisati i profili sostanziali della contestazione.
La decisione
Il TAR non decide il merito della domanda di annullamento e dispone incombenti istruttori. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili ai principi di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., ordina al Comune di Ascoli Piceno di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. Ordina inoltre alla segreteria di comunicare l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
Il giudice richiama i principi generali del processo amministrativo quale fondamento delle esigenze di trattazione istruttoria rapida ed effettiva.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione della trattazione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
Il giudice utilizza la norma per ordinare all’amministrazione resistente il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la ricostruzione dei fatti controversi lo renda necessario, il giudice può ordinare all’amministrazione resistente il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti o documenti utili alla decisione ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche prima della decisione di merito per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi generali del processo amministrativo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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