Sentenza n. 915/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego di condono edilizio prot. n.28593 del 07.08.2024 del Comune di Quarto di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato, connesso o preordinato se ed in quanto lesivo per il ricorrente ivi compresa la proposta di provvedimento sfavorevole, protocollo n.10452 dell’11.03.2021 mai comunicata, né notificata al ricorrente e di cui si ignorano i contenuti ed ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi prot. n.24309 del 17.07.21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato interessato da ulteriori opere abusive realizzate dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 1995 un’istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994 per ampliamenti e una sopraelevazione. Successivamente erano stati realizzati ulteriori abusi, consistenti nell’ampliamento delle superfici mediante chiusura di balconi e in un’ulteriore sopraelevazione destinata a sottotetto e stenditoio. Tali opere erano state colpite da ordinanza di demolizione del 2018 e rimosse, secondo il ricorrente, dopo il preavviso di rigetto del condono e la presentazione di una SCIA nel 2021. Il Comune ha comunque respinto l’istanza nel 2024, rilevando la realizzazione di ulteriori abusi e l’ottemperanza tardiva all’ordine di demolizione. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento per omessa effettiva valutazione delle osservazioni; violazione degli artt. 39 della legge n. 724/1994 e 32 della legge n. 47/1985, difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune avrebbe riconosciuto l’avvenuto ripristino senza trarne le conseguenze; violazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che il termine di 90 giorni per la demolizione non fosse perentorio e che il ripristino esistente al momento del diniego dovesse essere valutato in applicazione del principio tempus regit actum; disparità di trattamento; violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 per formazione del silenzio-assenso; violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dei principi di buona fede e collaborazione, in ragione della precedente comunicazione comunale del 2018.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, durante la pendenza dell’istanza di condono, il proprietario può intervenire sull’immobile solo nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35 della legge n. 47/1985; in mancanza, le opere successive mantengono carattere abusivo. La realizzazione di ulteriori opere abusive non è automaticamente ostativa al condono, ma impedisce all’amministrazione di verificare la corrispondenza tra le opere descritte nell’istanza e quelle esistenti; tale corrispondenza deve essere provata dal privato. Nel caso concreto, le opere successive erano state qualificate dall’ordinanza di demolizione, rimasta inoppugnata, come variazioni essenziali. Inoltre, l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro 90 giorni aveva determinato ipso iure l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale, modificando radicalmente lo stato giuridico dei manufatti. Il ricorrente non aveva comunque dimostrato in giudizio l’integrale rimozione degli abusi. Il diniego è stato quindi ritenuto congruamente motivato. Il richiamo alla precedente nota comunale del 2018 non imponeva una motivazione più puntuale, poiché quella nota non aveva riconosciuto la concreta condonabilità dell’immobile, ma aveva indicato condizioni ancora mancanti, tra cui il parere paesaggistico favorevole, il pagamento degli oneri e la rimozione degli ulteriori abusi. È stata esclusa anche la disparità di trattamento per mancanza di prova di casi analoghi condonati. Il motivo sul silenzio-assenso è stato respinto perché l’immobile era sottoposto a vincolo archeologico e, non essendo stato acquisito il parere della Soprintendenza competente, il termine di 24 mesi non aveva iniziato a decorrere. Il motivo fondato sulla buona fede è stato ritenuto infondato per le medesime ragioni. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Disciplina il condono edilizio applicabile all’istanza presentata dal ricorrente; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione della radicale modifica delle opere e dell’ulteriore abusività dell’immobile.
art. 32 l. 47/1985
Rileva per la valutazione delle condizioni di condonabilità e per la qualificazione delle opere successive come variazioni essenziali.
art. 35 l. 47/1985
La pendenza dell’istanza di condono non esclude ogni intervento sull’immobile, ma impone il rispetto della procedura prevista dalla norma; inoltre, il termine per il silenzio-assenso non decorre in assenza del parere della Soprintendenza necessario per l’immobile vincolato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’inottemperanza all’ordine di demolizione entro 90 giorni determina ipso iure l’acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Le opere successive sono state qualificate dall’ordinanza di demolizione come variazioni essenziali ai sensi del comma 1, lettere b) e d), con conseguente radicale modifica dello stato pregresso.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi non imponeva una motivazione ulteriore rispetto a quella fornita, poiché le osservazioni del ricorrente non dimostravano la concreta condonabilità dell’opera né superavano le ragioni ostative.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione alla realizzazione di ulteriori abusi, alla loro qualificazione come variazioni essenziali e alla tardiva o non provata rimozione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
La precedente comunicazione comunale non aveva creato un affidamento tutelabile, poiché subordinava la condonabilità a condizioni non ancora realizzate e non esprimeva un riconoscimento definitivo della sanabilità.
Massime di principio
- Durante la pendenza di un’istanza di condono edilizio, il proprietario può eseguire interventi sull’immobile solo nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35 della legge n. 47/1985; la realizzazione di ulteriori opere senza il prescritto titolo conserva carattere abusivo.
- La realizzazione, dopo la presentazione dell’istanza di condono, di opere abusive che modifichino il manufatto impedisce all’amministrazione di verificare la corrispondenza tra le opere descritte nella domanda e quelle esistenti; la prova di tale corrispondenza grava sul privato richiedente.
- L’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 determina ipso iure l’acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale, incidendo sullo stato giuridico delle opere oggetto di condono.
- Quando le opere successive all’istanza di condono sono qualificate come variazioni essenziali e la loro integrale rimozione non è provata, il diniego del condono può essere motivato sulla radicale trasformazione dell’immobile e sull’impossibilità di verificare l’identità delle opere condonande.
- In presenza di un vincolo archeologico, il termine per la formazione del silenzio-assenso sul condono non decorre finché non sia acquisito il parere della Soprintendenza competente.
- Una comunicazione amministrativa che indichi soltanto le condizioni cui è subordinata la possibile condonabilità dell’opera non costituisce riconoscimento definitivo della sanabilità né determina, da sola, un affidamento tutelabile sulla futura definizione favorevole del procedimento.
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