Ordinanza n. 3427/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del contributo per l’anno 2025 e per i restanti anni del triennio 2025-2027, emesso dalla Direzione Generale Spettacolo – Servizio III Musica del Ministero della Cultura, notificato in data 6 marzo 2026, recante prot. n. 0002772-P, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del contributo per l’anno 2025 e per i restanti anni del triennio 2025-2027, adottato dalla Direzione Generale Spettacolo – Servizio III Musica del Ministero della Cultura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di revoca del contributo pubblico relativo all’anno 2025 e agli anni residui del triennio 2025-2027. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorso cautelare contestava, in particolare, la valutazione degli indicatori previsti dalla lex specialis, sostenendo implicitamente l’illegittimo utilizzo di un criterio di media ponderata anziché di una media semplice. Era inoltre dedotta la rilevanza di un refuso contenuto nella domanda di finanziamento e prospettato un pregiudizio economico ed esistenziale derivante dalla revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che non fossero stati adeguatamente superati i rilievi dell’amministrazione sull’avvenuto utilizzo di un criterio di media ponderata, anziché semplice, tra gli indicatori previsti dalla lex specialis. Ha inoltre considerato prima facie non conforme ai doveri minimi di cooperazione gravanti sul richiedente di finanziamenti pubblici il refuso contenuto nella domanda, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Quanto al periculum in mora, il danno esistenziale non è risultato dimostrato, mentre il pregiudizio economico è stato ritenuto integralmente suscettibile di ristoro per equivalente e quindi non irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, in particolare fumus boni iuris e periculum in mora.
lex specialis della procedura di finanziamento
Gli indicatori previsti dalla lex specialis dovevano essere applicati secondo il criterio risultante dalla disciplina della procedura; in sede cautelare non è stata superata la valutazione dell’amministrazione sull’utilizzo della media ponderata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando le censure relative all’applicazione dei criteri previsti dalla lex specialis non superano, allo stato degli atti, i rilievi dell’amministrazione circa la correttezza del metodo di calcolo utilizzato.
- Il soggetto che richiede finanziamenti pubblici è gravato da doveri minimi di cooperazione e accuratezza nella compilazione della domanda; un refuso non contestato può assumere rilievo nel giudizio prognostico cautelare quando incida sull’affidabilità o sulla valutabilità della richiesta.
- Il periculum in mora non sussiste, in linea generale, per il solo pregiudizio economico derivante dalla revoca di un contributo pubblico quando tale pregiudizio sia integralmente risarcibile per equivalente.
- La mancata dimostrazione di un danno esistenziale impedisce di riconoscere, su tale base, il requisito dell’urgenza cautelare.
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