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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa misura cautelare 1) del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe del 30 agosto 2024, riferito all''anno scolastico 2023/2024, attestante la non ammissione di -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva presso il liceo classico e coreutico statale "-OMISSIS-" in -OMISSIS-; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell''''alunna -OMISSIS-; 3) della valutazione finale pubblicata in data 30 agosto 2024, ove l''alunna -OMISSIS- risulta aver riportato in filosofia e fisica una valutazione rispettivamente di 5/10 e 4/10.

Giustizia amministrativa202402581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale recante la non ammissione della studentessa alla classe successiva, nonché le valutazioni insufficienti in filosofia e fisica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale del consiglio di classe del 30 agosto 2024, relativo all'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui la studentessa non è stata ammessa alla classe successiva. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la deliberazione relativa alla sospensione del giudizio di ammissione, nonché la valutazione finale, con voti pari a 5/10 in filosofia e 4/10 in fisica. È stata proposta anche domanda cautelare. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro gli atti scolastici, ma dispone un incombente istruttorio volto a verificare se permanga l'interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare con il presente provvedimento. Ha ordinato alla parte ricorrente di precisare motivatamente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione del ricorso. In caso di risposta positiva, la parte dovrà aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando, ove necessario, l'eventuale esigenza di ulteriori attività istruttorie. L'adempimento dovrà essere effettuato nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito espressamente che l'inerzia potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse alla decisione, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti e l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e dell'eventuale mancata collaborazione ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valorizzare l'inerzia della parte previamente invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse e di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione ai presupposti per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo invita espressamente la parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione processuale, la mancata ottemperanza all'incombente entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse, idonea a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può disporre uno specifico incombente istruttorio e formulare alla parte un espresso avvertimento sulle conseguenze del mancato adempimento.
  • L'invito a dichiarare la permanenza dell'interesse deve essere assolto mediante una presa di posizione motivata; in caso di interesse attuale, la parte deve anche rappresentare i fatti o gli atti sopravvenuti rilevanti e indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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